Ordinanza n. 1046 del 1988

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ORDINANZA N.1046

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), come integrato e sostituito dall'art. 13 della legge 6.10.1971, n. 853 (Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno), promosso con ordinanza emessa il 28.2.1986 dalla Commissione tributaria di Io grado di Lucera sul ricorso proposto da C.I.S.A.P.I. contro l'Ufficio del Registro di Lucera, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/1a Serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ordinanza del 28 febbraio 1986 la Commissione tributaria di primo grado di Lucera ha sollevato, in riferimento all'art. 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1423, recante il <Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno>, come modificato dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, nella parte in cui, nel concedere agevolazioni sulle imposte di registrazione e di trascrizione di atti di acquisto di immobili destinati alla realizzazione di opere industriali nel Mezzogiorno e nel disporre che le imposte siano dovute in misura ordinaria qualora il fine dell'acquisto non sia raggiunto entro cinque anni dall'atto, non prevede ipotesi di sospensione o interruzione del <termine di decadenza> quando la mancata realizzazione delle opere sia imputabile alla p.a. a titolo di factum principis;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

considerato che-a prescindere da ogni riserva sulla pertinenza del riferimento all'art. 97 Cost., concernente l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici pubblici, al fine di lamentare la mancata previsione di cause di sospensione o di interruzione di un termine dato per la realizzazione di un'opera di interesse pubblico cui é subordinato un beneficio nei confronti dell'erario statale, anche se la mancata realizzazione sia imputabile ad una disfunzione amministrativa (nella specie di organi regionali) - in ogni caso il precetto costituzionale invocato non impone al legislatore di sacrificare indefinitamente le esigenze di certezza e indilazionabilità delle entrate tributarie a quelle della incentivazione delle attività economiche;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), come modificato dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno), sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucera con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/88.

 

Francesco SAJA - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 30/11/88.