SENTENZA N.1044
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del d.l. 1o aprile 1988, n. 103, poi convertito, con modificazioni,
in legge 1° giugno 1988, n. 176, recante <Rifinanziamento delle attività di
prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti>, promosso con ricorso
della Regione Emilia Romagna, notificato il 2 maggio 1988, depositato in
cancelleria il 9 maggio 1988 successivo ed iscritto al n. 13 del registro
ricorsi 1988.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1988
il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi l'avv. Valerio Onida
per
Considerato in diritto
1. -
La questione non é fondata.
2. - Non può ritenersi sussistente la dedotta violazione dell'art. 77
Cost. per l'avvenuta conversione in legge del d.l. impugnato.
Ed, inoltre, come più volte affermato (sentt. nn. 243/87; 302/88), la
eventuale insussistenza delle condizioni per la decretazione di urgenza non
riguarda la sfera delle competenze regionali.
2.1. - Per gli altri profili la questione non é fondata.
Il d.l. ora impugnato, convertito nella legge 1° giugno 1988, n. 176
(onde la considerazione delle proposte censure anche in relazione ad essa), si
é limitato a rifinanziare la precedente legge n. 297 del 1985 per il triennio
1988-1990, essendo scaduto il precedente triennio (1985-1988), in questa previsto, di durata della erogazione dei contributi
finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e di reinserimento dei
tossicodipendenti nonché alla distruzione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope sequestrate o confiscate.
Come si evince dai lavori preparatori, l'emergenza di notevole rilevanza
sociale, quale era il fenomeno della droga, al momento
dell'emanazione della precedente legge, non solo non é cessata, ma la
situazione ha avuto una preoccupante recrudescenza, onde la necessità e
l'urgenza di un nuovo intervento legislativo.
La competenza del Ministro dell'Interno trova ancora giustificazione,
permanendo la sussistenza delle finalità, già proprie della precedente legge,
di disciplinare gli aspetti della tossicodipendenza incidenti sulla criminalità
(dimostrata dal rilevante numero dei condannati per delitti connessi all'uso e
allo spaccio degli stupefacenti), sulla sicurezza pubblica e sull'ordine pubblico.
Nelle finalità di superamento delle suddette incidenze si
inseriscono anche le fasi di recupero e di reinserimento dei
tossicodipendenti nella famiglia e nella società.
Le ragioni sopra esposte dell'intervento legislativo sono state poste a
fondamento della precedente sentenza (n. 243/1987),
con la quale e stato rigettato l'incidente di costituzionalità sollevato dalla
stessa Regione ora ricorrente, oltre che dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia,
Lombardia e Toscana contro la legge base n. 297 del 1985.
Le considerazioni svolte in quella sentenza valgono a far ritenere non
fondata anche la questione ora proposta.
Oltre le ragioni giustificatrici dell'intervento del Ministero
dell'Interno, innanzi riportate, si sottolinea ancora
che le modalità con le quali avviene l'erogazione dei contributi ai Comuni,
alle UU.SS.LL., alle associazioni di volontariato,
alle comunità terapeutiche e ad altri enti privati, non escludono una intesa e
una collaborazione fra Stato e Regioni in un settore che interessa entrambi;
che la stessa Regione va ricompresa tra gli enti locali tramite i quali avviene
l'erogazione dei contributi; che le Regioni intervengano e partecipino anche
alla fase di formulazione di pareri e proposte.
2.2. - Le norme censurate non ledono l'autonomia finanziaria delle
Regioni in quanto la materia disciplinata non rientra
tra quelle trasferite dallo Stato alle Regioni.
Non risulta intaccato il finanziamento delle
Regioni in quanto il capitolo di bilancio (lo stesso di cui alla precedente
legge: il n. 6856 del Ministero del Tesoro) per la materia ora disciplinata e
sempre quello del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso e all'accantonamento delle somme relative
alla voce del bilancio del Ministero dell'Interno per le misure urgenti in
materia di lotta alla droga.
Non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell'art. 97 Cost., in quanto la lamentata sovrapposizione di provvedimenti
amministrativi é meramente eventuale e contingente, oltre che di agevole
eliminazione, mentre altri presunti inconvenienti, come quelli concernenti i
ritardi per accurati controlli, sono di mero fatto o occasionali e, comunque,
non importano violazione dell'invocato precetto costituzionale.
Tuttavia, la lotta alla tossicodipendenza, anche per gli aspetti non
toccati dalla disciplina in esame (per esempio, quelli sanitari, rinviati
all'approvazione di apposito piano nazionale), esige
urgenti interventi legislativi. Anche in sede di discussione della legge in
esame e emersa in tutta la sua gravita ed urgenza la
necessita di una riconsiderazione generale della materia in ogni suo aspetto.
Spetta al legislatore l'impostazione di una strategia generale di
carattere socio-sanitario, di competenza di autorità nazionali e locali, che
coinvolga il privato-sociale, non speculativo, e il pubblico, rappresentato
dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, competenti in materia e per la
parte sanitaria e per quella assistenziale.
La legge dovrà cogliere i mutamenti intervenuti e dare soluzioni efficaci
sul piano della lotta al mercato della droga e su quello della prevenzione,
della cura e della riabilitazione, con conseguente apprestamento di servizi
sanitari e sociali diffusi sul territorio e capaci di rapportarsi alla
situazione del tossicodipendente e del consumatore di sostanze stupefacenti.
Il ritardo di una legge oltre ogni ragionevole limite di tempo renderebbe
definitiva l'attuale disciplina che, siccome diretta solamente a superare una emergenza, risulterebbe essenzialmente o gravemente
inadeguata anche in relazione al ruolo collaborativo delle autonomie locali,
onde questa Corte, se nuovamente investita dalla materia, potrebbe
riconsiderare diversamente la questione e trarne le eventuali conseguenze.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 1°
aprile 1988, n. 103 (Rifinanziamento delle attività di prevenzione e
reinserimento dei tossicodipendenti), convertito, con modificazioni, nella
legge 1° giugno 1988, n. 176, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118,
119, 77 e 97 Cost., anche in relazione agli artt. 22, 27 e 126, comma terzo,
del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), alla legge 28
dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), agli
artt. 2, 90, 94 e 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), dalla Regione Emilia
Romagna con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 30/11/88.