Ordinanza n. 1039 del 1988

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ORDINANZA N.1039

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1987 dal Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Pinto Pietro, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16/1a s.s. dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale di Sanremo nel procedimento penale a carico di Munzone Santi, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1a s.s. dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanze emesse, rispettivamente, il 23 ottobre 1987 (R.O. 126) e il 12 gennaio 1988 (R.O. 204) il Tribunale di Forlì e quello di Sanremo, in procedimento penale a carico di Pinto Pietro e in quello a carico di Munzone Santi, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) nella parte in cui viene sanzionata, allo stesso modo, l'importazione di sostanze stupefacenti a prescindere dal fatto che si tratti di quantità modiche e destinate ad uso personale dell'importatore;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che le ordinanze in epigrafe concernono identica questione e pertanto i giudizi possono essere riuniti per i fini di un'unica pronuncia;

che analoga questione é stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza di questa Corte n. 136 del 1987 ne vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì e da quello di Sanremo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/10/88.

 

Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 15/11/01.