ORDINANZA N.1035
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 4, terzo comma, 11, l2 e l3 del d. l. l2 gennaio l988, n. 2, intitolato:
.Modifiche alla legge 28 febbraio l985, n. 47, concernente nuove norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere abusive>, promosso con ricorso della Regione Umbria,
notificato il l2 febbraio l988, depositato in cancelleria il 20
successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi l988.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio
1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che
che, innanzitutto,
che, inoltre,
che, in particolare, ad avviso della ricorrente,
l'art. 4, terzo comma, il quale rimette ad un decreto ministeriale la
determinazione degli accertamenti da eseguire al fine della certificazione
richiesta dal secondo comma, lettera b, dell'art. 35 della legge n. 47 del
1985, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, allegato A, in quanto incide sulla funzione di
vigilanza, sia preventiva che successiva all'inizio dei lavori, sulle
costruzioni in zone sismiche, di sicura competenza regionale;
che l'art. 11, secondo il quale agli effetti
della tabella allegata alla legge n. 47 del 1985 si considerano conformi agli
strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati
entro la data del 2 ottobre 1986, anche se non ancora approvati, violerebbe gli
artt. 117 e 118 Cost., in quanto esclude la rilevanza dell'approvazione degli
strumenti urbanistici da parte dei competenti organi regionali, e l'art. 3
Cost., in quanto irragionevolmente prevede che gli stessi effetti vengano
prodotti da strumenti urbanistici approvati e da strumenti urbanistici solo
adottati, determinando, altresì, la possibilità per soggetti che si trovano in
situazioni differenti di ottenere il condono mediante il pagamento di una somma
computata con i medesimi criteri;
che l'art 12, nel suo complesso, in quanto
prevede un sistema di gestione del vincolo paesaggistico - ambientale non
idoneo a garantire l'attuazione del valore primario del paesaggio, secondo
quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 151 del
1986, violerebbe l'art. 9 Cost., mentre il terzo comma del medesimo art. 12
violerebbe l'art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto
il continuo spostamento del termine per la presentazione delle domande,
determinato dalla reiterazione dei decreti legge non convertiti, vanifica,
anche attraverso il semplice decorso del termine, gli eventuali pareri negativi
espressi dalla regione, nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite
dalle leggi nn. 47 e 431 del 1985 (ritenuta,
quest'ultima, con la citata sentenza, conforme al principio cooperativistico,
come applicato nei rapporti tra Stato e regioni);
che, infine, l'art. 13, primo comma, il quale
attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il potere di stabilire i criteri e
gli indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento delle zone
interessate dall'abusivismo, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto
consente un intervento statale, caso per caso, in una materia di sicura
competenza regionale;
che si é costituito il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
eccependo la inammissibilità delle questioni proposte in riferimento a
disposizioni costituzionali non direttamente attributive di competenza alle
regioni, e chiedendo che le altre questioni siano dichiarate non fondate.
Considerato che il ricorso della Regione Umbria
solleva questioni identiche a quelle proposte dalla Regione Toscana avverso il
medesimo decreto legge e decise con la sentenza n. 302 del
10 marzo 1988, con la quale é stata dichiarata la illegittimità
costituzionale dell'art. 12 del decreto legge n. 2 del 1988, la inammissibilità
delle questioni proposte in riferimento ai soli artt. 77, 3 e 9 Cost., e la
infondatezza delle restanti questioni concernenti gli artt. 4, 11 e 13 del
predetto decreto legge;
che, peraltro, successivamente alla citata
sentenza, il decreto legge impugnato e stato convertito, con modificazioni, con
la legge 13 marzo 1988, n. 68;
che le modificazioni, rilevanti ai fini del
presente giudizio, apportate in sede di conversione, concernono gli artt. 4,
terzo comma, 12, e 13, primo comma;
che, in particolare, l'art. 4, terzo comma, e
stato integrato con la previsione che il decreto del Ministro dei lavori
pubblici debba essere adottato entro il termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione;
che l'art. 12 é stato interamente sostituito,
prevedendosi che il parere di cui all'art. 32, primo comma, della legge n. 47
del 1985, sia espresso in base al meccanismo di cooperazione fra regioni e
Stato previsto dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, come modificato dal d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
legge 8 agosto 1985, n. 431;
che, del pari, l'art. 13 e stato interamente
sostituito, prevedendosi, al primo comma, che gli indirizzi per il recupero
edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dal l'abusivismo
siano fissati dal Ministro dei lavori pubblici, sentite le Regioni, le quali
possono anche fornire indicazioni per la predisposizione di programmi di
interventi per le zone maggiormente interessate;
che, secondo la pregressa giurisprudenza di
questa Corte in tema di rapporti tra decreto-legge e legge di conversione,
l'impugnativa proposta nei confronti del decreto-legge si estende anche alle
corrispondenti disposizioni della legge di conversione (v., in tal senso, sentt. nn. 75 del 1967 e 151 del 1986);
che, conseguentemente, la questione di
legittimità costituzionale dell'intero decreto-legge, sollevata in riferimento
all'art. 77 Cost., già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 302 del
1988, va dichiarata manifestamente inammissibile, costituendo, anzi,
l'intervenuta conversione un ulteriore ed autonomo motivo di inammissibilità
(v., da ultimo, sent.
n. 1033 del 1988);
che, parimenti, manifestamente inammissibili
devono essere dichiarate le questioni concernenti l'art. 12 del decreto-legge
n. 2 del 1988, innanzitutto, in quanto, un'identica questione, sollevata in
riferimento all'art. 9 Cost., é già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 302 del
1988; in secondo luogo, in quanto le questioni sollevate in riferimento
agli artt. 117 e 118 Cost. hanno dato luogo a una dichiarazione d'illegittimità
costituzionale pronunziata con la sentenza da ultimo citata; e, in fine, in
quanto le nuove disposizioni introdotte dalla legge di conversione richiamano
norme (art. 82, comma nono, del d.P.R. n. 616 del
1977 introdotto dal d.l. n. 312 del 1985, convertito con l. n. 431 del 1985)
radicalmente diverse da quelle impugnate e sulle quali, peraltro, questa Corte
si é già pronunziata nel senso dell'infondatezza dei dubbi sollevati sulla loro
incostituzionalità (sent. n. 151 del
1986);
che la questione concernente l'art. 4, terzo
comma, del d. l. n. 2 del 1988, come convertito con la legge n. 68 del 1988,
deve essere dichiarata manifestamente infondata, in quanto identica questione e
già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 302 del
1988, mentre le modificazioni apportate in sede di conversione non incidono
in alcun modo sul contenuto precettivo della disposizione impugnata;
che le questioni concernenti l'art. 11 del
citato decreto legge, non modificato dalla legge di conversione n. 68 del 1988,
vanno dichiarate l'una - quella proposta in riferimento all'art. 3 Cost. -
manifestamente inammissibile, in quanto già dichiarata inammissibile con la
citata sentenza
n. 302 del 1988, e l'altra - quella proposta in riferimento agli artt. 117
e 118 Cost. -manifestamente infondata, in quanto già dichiarata non fondata con
la predetta sentenza, senza che
che, infine, la questione concernente l'art. 13,
primo comma, nel testo risultante dalla legge di conversione, va dichiarata
manifestamente infondata, in quanto la questione relativa alla disposizione
contenuta nel decreto legge e stata già dichiarata non fondata in riferimento
agli artt. 117 e 118 Cost., mentre le modificazioni introdotte, pur apportando
sensibili innovazioni, non appaiono tali, tuttavia, da indurre ad escludere
l'effetto estensivo della impugnativa, potendosi anzi dire che, se infondata
era la questione di legittimità costituzionale della originaria disposizione, a
maggior ragione lo sarebbe quella concernente le disposizioni introdotte dalla
legge di conversione, che hanno previsto la partecipazione delle regioni all'attività
ivi disciplinata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del
decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 (<Modifiche alla legge 28 febbraio 1985
n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive>), convertito, con modificazioni, con legge 13 marzo 1988, n. 68,
sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Umbria con il
ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 11 e 12 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con
legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevate, rispettivamente, in riferimento all'art.
3, e agli artt. 9, 117, 118, e 77 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso
indicato in epigrafe;
dichiara
la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 4, terzo comma, 11 e 13, primo comma, del decreto legge 12 gennaio 1988,
n. 2, convertito con legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevate, in riferimento agli
artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/10/88.
Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 15/11/88.