Ordinanza n. 1024 del 1988

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ORDINANZA N.1024

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma quinto e sesto, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), in relazione all'art. 80, tredicesimo comma, stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1987 dal Pretore di Isili nel procedimento penale a carico di Loi Marco, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 28.9.88 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Isili, con ordinanza 5 dicembre 1987, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, quinto e sesto co., d.P.R. 15/6/1959 n. 393 (Codice della strada), in riferimento all'art. 3 Cost., sia in quanto prevedono pene di specie diversa, e addirittura più grave per la situazione meno grave o almeno di pari gravita, sia in quanto non contemplano <uno specifico accertamento delle condizioni in cui le fattispecie (storiche) si sono verificate>, e sia infine perché irrazionalmente verrebbe parificata la pena per il fatto di cui al quinto comma a quella comminata dall'art. 80, tredicesimo co. stesso codice.

Considerato, però, che per l'art. 6 della sopravvenuta legge 18 marzo 1988 n. 111 i commi impugnati sono stati profondamente modificati, e sembra proprio nel senso auspicato dal Pretore, mentre é scomparso ogni riferimento alle pene di cui all'art. 80 D.P.R. 15/6/1959, n. 393 (Codice della strada);

che, pertanto, é opportuno che il giudice a quo riesamini la rilevanza alla luce della nuova normativa.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Isili.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 26/10/88.

 

Francesco SAJA - Ettore GALLO

 

Depositata in cancelleria il 09/11/88.