SENTENZA N.1011
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della
legge provinciale riapprovata il 15 gennaio 1982, avente per oggetto:
<Assistenza sanitaria integrativa>, promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei Ministri, notificato il 3 febbraio 1982, depositato in
cancelleria il 9 febbraio successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi
1982.
Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di
Bolzano;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il
Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'Avvocato dello Stato Giàcomo
Mataloni, per il ricorrente, e l'Avvocato Sergio Panunzio per
Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale che il Presidente del
Consiglio dei Ministri pone con il ricorso introduttivo del presente giudizio
riguarda la legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 15
gennaio 1982, dal titolo <Assistenza sanitaria integrativa>, la quale, ad
avviso del ricorrente, contrasterebbe con gli artt . S e
2. - Il ricorso non merita accoglimento.
Va premesso, innanzitutto, che l'art. 5, primo
comma, lett. e, del d.l. n. 663 del 1979 non può essere interpretato in uno dei
sensi prospettati dalle parti in giudizio. In realtà, la suddetta disposizione
si collega direttamente agli obiettivi generali posti dagli artt. 3, 53 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (legge
istitutiva del servizio sanitario nazionale), essendo rivolta all'unificazione
delle prestazioni sanitarie- in ipotesi di quelle di natura integrativa - da
garantirsi a tutti i cittadini.
Malgrado l'evidente carattere di norma
transitoria, tale disposizione, contrariamente a quanto sostenuto dalla
Provincia resistente, esprime un principio fondamentale, secondo il quale
l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa deve avvenire in condizioni
di uniformità e di eguaglianza su tutto il territorio nazionale: un principio
che é direttamente collegato alla garanzia di un diritto sociale di tipo
inviolabile (v. sentt. nn. 88 del 1979 e 184 del 1986),
qual é il diritto all'assistenza sanitaria (art.32 Cost.), il cui godimento,
conformemente alla propria natura, non può essere assicurato che in modo eguale
e uniforme per tutti i cittadini (v., ad es., sent. n. 294 del
1986).
E, del resto, che si tratti di un principio che si applica anche alla
Provincia autonoma di Bolzano e che, quindi, rappresenta un limite alla competenza
legislativa concorrente che la stessa Provincia vanta in materia sanitaria (ai
sensi degli artt. 5 e 9, n.
Tuttavia, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la legge
impugnata non si pone in contrasto con il principio ora menzionato, ove questo
sia correttamente inteso.
3. - Il citato art. 5 del d.l. n. 663 del 1979 -
nello stabilire che le prestazioni di assistenza integrativa si debbono
mantenere nei limiti di quelle ordinarie erogate dall'INAM e dalle Casse mutue
delle Province di Trento e di Bolzano, facendo salve quelle autorizzate prima
del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo terapeutico - lascia
chiaramente intendere che lo scopo del legislatore non é, certo, quello di
congelare le prestazioni integrative all'ammontare pecuniario che era allora
proprio delle prestazioni ordinarie, ma é piuttosto quello di escludere
transitoriamente che si potessero erogare prestazioni qualitativamente o tipologicamente diverse ovvero rimborsi più elevati in
confronto, rispettivamente, con i tipi e i livelli sostanziali propri delle
prestazioni ordinarie erogate dagli enti sopra indicati.
Tale disposizione non é, certo, contraddetta dalla legge impugnata, la
quale, oltre a mantenerne fermo il precetto attraverso il richiamo all'art. 27, primo comma, della legge prov. n. 1 del 1981 (il quale,
nel secondo comma, fa salvo medio tempore quanto stabilito dall'art. 5 del d.l.
n. 663 del 1979), autorizza
E, proprio a tal fine, la norma impugnata vincola rigorosamente
In altre parole, nella perdurante mancanza di piani sanitari di livello
statale e provinciale, la legge impugnata, mentre non autorizza ad operare variazioni tipologiche o sostanziali incrementi
quantitativi, consente più limitatamente, e tutt'altro che irragionevolmente,
di conservare costanti nel tempo le prestazioni di assistenza sanitaria
integrativa fissate dalle leggi statali, garantendone gli effettivi livelli
dall'erosione di un'inflazione, che, tra l'altro, all'epoca dell'adozione della
stessa legge si sviluppava a ritmi annuali particolarmente elevati. Nel far
ciò, il legislatore provinciale, anziché porsi in contrasto con il principio
espresso dall'art. 5, primo comma, lett. e, del d. l.
n. 663 del 1979, diretto ad assicurare l'uniformità delle prestazioni
integrative ancorandole ai livelli effettivi raggiunti da quelle ordinarie, ha
in realtà posto una norma volta a garantire concretamente quel medesimo
principio.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico
della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata in data 15 gennaio
1982, dal titolo <Assistenza sanitaria integrativa>, sollevata, con il
ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei Ministri in
riferimento agli artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/88.
Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 03/11/88.