SENTENZA N.1010
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 4, secondo e terzo comma, della legge della Regione Sicilia 3
febbraio 1968, n. 1 (<Primi provvedimenti per la ripresa civile ed economica
delle zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968>), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 aprile 1980 dal Consiglio di giustizia
amministrativa per
2) ordinanza emessa il 26 gennaio 1984 dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia sui ricorsi riuniti pro posti da Gallo Paolo ed altri contro il Presidente della Regione Sicilia ed
altri, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione della Società Termale Abano Sciacca e di
Badano Giovanni, nonché gli atti di intervento della
Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988
il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'Avvocato Federico Sorrentino per
Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze di rimessione prospettano dubbi di legittimità
costituzionale concernenti la medesima disposizione.
I relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
2. -La disposizione impugnata e contenuta
nell'art. 4, terzo comma, della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 1968,
n. 1, dovendosi ritenere che solo per errore nel dispositivo dell'ordinanza
emessa dal Consiglio di Giustizia amministrativa e indicato l'art. 4, secondo
comma, della medesima legge. E, infatti, l'art. 4,
terzo comma, a disciplinare la fase finale del procedimento di approvazione dei
piani urbanistici comprensoriali, prevedendo che gli stessi siano approvati dal
Presidente della Regione, sentita
In entrambe le ordinanze viene prospettato il
dubbio che la disposizione impugnata, nel consentire, al pari di quanto
previsto dalla legge urbanistica statale per i piani regolatori generali, che,
in sede di approvazione, vengano apportate al piano urbanistico comprensoriale,
adottato dal consorzio di Comuni, modifiche d'ufficio che non vanno portate a
conoscenza del consorzio stesso o dei singoli Comuni interessati, violerebbe
gli artt. 5 (erroneamente indicato nel dispositivo dell'ordinanza del T.A.R.
per
3. - La questione non é fondata.
I giudici a quibus, pur riconoscendo che i
piani urbanistici comprensoriali sono diversi dai piani regolatori comunali,
ritengono che la norma procedimentale posta dall'art. 10,
quarto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (come modificato dalla legge
6 agosto 1967, n. 765), la quale prevede la comunicazione al Comune delle
modificazioni che
Pur tralasciando il dubbio se dall'art. 10,
quarto comma, appena citato, possa desumersi un principio generale
dell'ordinamento, idoneo a vincolare la potestà esclusiva della Regione
Siciliana in materia di urbanistica e di regime degli enti locali (art. 14,
lett. f ed o St. Sic.), occorre rilevare che, come ha esattamente sostenuto
l'Avvocatura dello Stato intervenuta nel presente giudizio a difesa della
Regione Siciliana, la previa audizione dell'ente locale sulle modifiche da
apportare al piano regolatore in sede di approvazione in tanto ha un proprio
fondamento in quanto lo strumento urbanistico sottoposto ad approvazione sia il
piano regolatore comunale.
Ove, invece, come nel caso di specie, lo strumento urbanistico sia un
piano di livello superiore, in riferimento al quale
predominante é l'interesse della Regione (autorità preposta all'approvazione),
la questione presenta aspetti differenti.
In quest'ultima ipotesi, anche se non vi può esser dubbio che la garanzia
costituzionale del principio autonomistico, prevista dagli artt. 5 e 128 della
Costituzione, può dirsi rispettata ogni qual volta il procedimento finalizzato
all'approvazione degli strumenti urbanistici sia articolato in modo tale da
assicurare una sostanziale partecipazione allo stesso degli enti il cui assetto
territoriale e determinato dagli strumenti in questione, appare del pari
indubbio che l'individuazione dei modi nei quali tale coinvolgimento può
avvenire é rimessa alla discrezionalità del legislatore (statale o regionale
che sia), la quale può esser sindacata da questa Corte solamente sotto il
profilo della sua ragionevolezza.
E, del resto, che il concreto atteggiarsi delle modalità
di partecipazione degli enti locali territoriali al procedimento di formazione
dei piani urbanistici rientri nella discrezionalità del legislatore, é reso
evidente dalla circostanza che i giudici a quibus,
pur partendo da argomentazioni coincidenti, individuano distinte modalità di
partecipazione, lamentando, l'uno, la mancanza di una previsione dell'obbligo
di comunicare le modifiche apportate in sede di approvazione al consorzio di
Comuni e dolendosi, l'altro, della medesima mancanza in riferimento alle
singole amministrazioni interessate alle modifiche.
Sta di fatto, comunque, che, sotto il profilo
della ragionevolezza della scelta legislativa oggetto del presente giudizio, il
procedimento delineato per la formazione dei piani urbanistici comprensoriali
appare coerente con le finalità generali perseguite dalla legge regionale che
lo prevede, consistenti nell'organico e programmato assetto delle zone colpite
dagli eventi sismici del 1967 e del 1968, finalità che vanno realizzate anche
attraverso le previsioni relative allo sviluppo e alla trasformazione degli
insediamenti abitativi e produttivi (art. 2, primo e secondo comma). In altre
parole, si tratta di un procedimento in se compiuto, che risponde a una logica sua propria e che, pertanto, non si presta ad integrazioni
mediante il riferimento, per quanto non previsto, a una legge, come quella
urbanistica dello Stato, che é in realtà ispirata, data la diversa natura dei
piani ivi previsti, a finalità diverse.
Del resto, questa Corte non può sottacere che la peculiarità delle
situazioni alle quali ha tentato di far fronte la
legge 3 febbraio 1968, n. 1 é già stata riconosciuta da questa Corte, allorché
ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge
della Regione Siciliana 5 novembre 1973, n. 38 (<Norme concernenti la durata
dei vincoli degli strumenti urbanistici nel territorio della Regione
Siciliana>), che richiama la predetta legge, proprio in virtù della
temporaneità di quella normativa e dello stretto collegamento della stessa con
le esigenze poste dagli eventi sismici del 1967 e del 1968 (v. sent. n. 82 del
1982).
4. - Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appaiono privi di
consistenza anche gli altri argomenti addotti dai giudici a quibus
o dalle parti.
Innanzitutto, il riferimento contenuto nelle ordinanze di rimessione alle
norme sul procedimento relativo all'approvazione, da
parte di singoli comuni, delle varianti ai piani comprensoriali,-le quali
comportano la comunicazione all'amministrazione comunale interessata delle
modifiche apportate d'ufficio in sede di approvazione (artt. 8, sesto comma, e
4 della legge 27 dicembre 1978, n. 71) - non é soltanto inconferente
ai fini della dimostrazione della pretesa incostituzionalità della disposizione
impugnata, ma fornisce, anzi, ulteriori ragioni a sostegno della non fondatezza
della questione.
A dire il vero, la disposizione attinente alle varianti é contenuta in un
articolo che prevede, da un lato, la cessazione della esistenza
dei consorzi ed il conseguente scioglimento delle assemblee consortili e,
dall'altro, la perdurante efficacia dei piani urbanistici comprensoriali sino
alla eventuale adozione, da parte dei Comuni appartenenti al consorzio, di
strumenti urbanistici generali, che tengano conto delle direttive poste dal
vigente piano comprensoriale. Il fatto che le varianti debbano essere approvate
in base a un procedimento che dispone la comunicazione
all'amministrazione comunale interessata delle modifiche apportate d'ufficio in
sede di approvazione risponde, dunque, non già a un, se pur tardivo,
riconoscimento del legislatore regionale della inadeguatezza (se non della
illegittimità) della preesistente disciplina, ma piuttosto all'esigenza di
conciliare la perdurante vigenza dei piani comprensoriali con la cessazione dei
consorzi obbligatori, che avevano adottato quei piani. Si tratta, in altre
parole, di una disposizione che conferma l'unitarietà del procedimento di
formazione dei piani comprensoriali disciplinato dalla legge regionale n. 1 del
1968, nonché la sua rispondenza agli interessi della
pianificazione sovracomunale che il legislatore
intendeva perseguire.
Né, contrariamente a quanto arguito da una parte privata, può essere
attribuito particolare rilievo alla sentenza di questa
Corte n. 13 del 1980, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per
violazione degli artt. 5 e 128 Cost., di due disposizioni di una legge
regionale siciliana, in quanto consentivano
all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente di apportare, a tutela
del pubblico interesse, modifiche essenziali ai piani regolatori generali
adottati dai comuni, le quali non trovavano giustificazione nell'adeguamento a
leggi statali e regionali o nel concorso di alcune delle condizioni previste
dall'art. 3 della legge n. 765 del 1967.
Il riferimento a questa sentenza, infatti, non é
pertinente per due motivi.
In primo luogo, perché la pronuncia appena ricordata investiva lo stesso
potere regionale di approvazione (con modificazioni sostanziali non
riconducibili alle ipotesi previste dalla legge statale) del piano regolatore
comunale, mentre nel caso di specie nessun dubbio é sollevato in ordine al medesimo potere, lamentandosi solo la mancata
comunicazione alle Amministrazioni interessate o al consorzio. In secondo
luogo, perché la controversia decisa con la precedente sentenza concerneva le
modificazioni apportabili al piano regolatore comunale, e non già quelle relative a piani di livello superiore. Per
tali motivi non é possibile trarre da quella decisione alcun elemento nel senso
della fondatezza della questione oggetto del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo
comma, della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 1968, n. 1 (<Primi
provvedimenti per la ripresa civile ed economica delle zone colpite dai
terremoti del 1967 e 1968>), sollevata, in riferimento agli artt. 5, 114 e
128 Cost., e 14 dello Statuto speciale per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/88.
Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 03/11/88.