SENTENZA N.1002
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 2 e 11 della l. 27 dicembre 1977, n. 968 <Principi generali e
disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della
caccia> promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1987 dal Consiglio di
Stato - Sez. VI giurisdizionale sul ricorso proposto
dalla Associazione Italiana per il World Wildlife Fund - Fondo Mondiale per la natura - contro il Comitato
provinciale della caccia di Trento e nei confronti della Associazione
cacciatori della Provincia di Trento, iscritta al n. 720 del registro ordinanze
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51/la ss.
dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione del Comitato provinciale della caccia di
Trento e dell'Associazione cacciatori della Provincia di Trento nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il
Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi l'avv. Valerio Onida
per il Comitato provinciale della caccia di Trento e l'avv. Angelo Clarizia per l'Associazione cacciatori della Provincia di
Trento e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza di cui é causa
2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità
della questione per difetto di rilevanza prospettata dal Comitato provinciale
della caccia di Trento, secondo cui le norme applicabili nel processo a quo
dovrebbero essere individuate nella sola legge provinciale n. 56 del 1978,
(recante <Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e
disciplina della caccia>), e non nella legge quadro statale n. 968 del 1977.
L'ordinanza di rimessione sarebbe, pertanto, viziata
per <aberratio ictus>, stante l'errata
identificazione della disciplina rilevante ai fini della decisione.
Tale eccezione non merita accoglimento.
Se é vero, infatti, che il calendario venatorio in contestazione dinanzi
al giudice amministrativo é stato emanato in attuazione diretta della legge
provinciale n. 56 del 1978, é anche vero che l'ordinanza di rimessione ha
congruamente motivato in ordine alla possibilità di
applicare, ai fini della decisione della controversia, i principi espressi
dalle norme impugnate, in quanto suscettibili di vincolare - o come
<principi dell'ordinamento giuridico> o come norme rispondenti <ad
esigenze di carattere unitario>-anche l'esercizio della potestà legislativa
esclusiva della Provincia, subordinata al rispetto dei limiti posti dall'art. 4
dello Statuto speciale. Il giudice a quo, prima di affrontare il profilo relativo al contrasto (ed al possibile coordinamento) tra le
norme contenute nella legge provinciale n. 56 del 1978 e quelle espresse dalla
legge quadro statale n. 968 del 1977, si é, dunque, correttamente posto, come
questione pregiudiziale, il problema della validità di una delle due normative
in conflitto, assumendo come oggetto di verifica la normativa statale: tale
scelta appare giustificata non solo in relazione alla possibilità, valutata
nell'ordinanza, di affermare la prevalenza a certe condizioni della disciplina
statale sulla legge provinciale, ma anche in relazione al fatto che nelle norme
impugnate, espresse dalla legge n. 968, la ricorrente aveva individuato,
secondo il <petitum>, i parametri per la
valutazione della legittimità dell'atto amministrativo (calendario venatorio)
oggetto di contestazione.
Sussistono, pertanto, i requisiti idonei a giustificare la rilevanza
della questione.
3. - Nel merito la questione non appare fondata.
La legge 27 dicembre 1977 n. 968, comunemente qualificata come <legge
quadro> sulla caccia, ha posto - secondo quanto
viene enunciato nel suo stesso titolo - i <principi generali>
suscettibili di vincolare, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'esercizio delle
funzioni legislative in materia di caccia delle Regioni ordinarie. Tale legge,
peraltro - in relazione agli aspetti innovativi dei
suoi contenuti, nonché ai suoi scopi ed alle sue motivazioni politico-sociali,
riferite ad un settore che ha assunto nel corso del tempo sempre maggiori
implicazioni di ordine economico e sociale, quale quello relativo alla
protezione della fauna selvatica ed all'esercizio della caccia - viene anche a
caratterizzarsi, secondo gli orientamenti ripetutamente espressi da questa
Corte (cfr. sentt. nn. 219 del 1984; 151 del 1986; 99 del 1987),
come legge di riforma economico-sociale, suscettibile di condizionare,
attraverso le norme fondamentali che in essa e dato identificare, la
legislazione esclusiva delle Regioni e delle Province a speciale autonomia.
Rilevano a tal fine, in particolare, le norme formulate negli artt. 1, 2, 8 e 10 della legge stessa che, attraverso il
superamento dei principi in tema di caccia già posti dal T.U. 5 giugno 1939 n.
1016, hanno affermato - con espressioni tecniche ben determinate - l'appartenenza
della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato; l'affievolimento
del tradizionale <diritto di caccia>, attualmente subordinato
all'interesse prevalente della conservazione del patrimonio faunistico e della
protezione dell'ambiente agrario; l'imposizione di un regime di caccia
controllata per tutto il territorio nazionale. Tali norme - per la loro natura
e rilevanza nonché per il carattere unitario degli
interessi alle stesse sottesi - si presentano tali da vincolare non solo la
legislazione concorrente delle Regioni ordinarie, ma anche la legislazione
esclusiva delle Regioni e delle Province a speciale autonomia.
Questa soluzione sembra, d'altro canto, valere anche per quanto concerne
l'art. 11 della stessa legge, concernente l'elenco
delle specie cacciabili, ove la norma espressa in tale articolo venga
correttamente intesa non tanto come norma di dettaglio, quanto come norma di
necessaria integrazione, indispensabile per dare contenuto e sostanza ai
principi espressi negli artt. 1 e 2 della legge n. 968, cioè per definire
l'esatta nozione di <fauna selvatica> e, attraverso di essa, l'oggetto
specifico della tutela.
L'art. 11 della legge quadro, ai fini che qui
interessano, assume pertanto rilievo in relazione al fatto di aver
individuato-attraverso l'elencazione delle specie cacciabili come eccezioni al
generale divieto di caccia per qualsiasi specie di mammiferi e uccelli
appartenenti alla fauna selvatica italiana- l'oggetto minimo inderogabile della
protezione che lo Stato, anche in adempimento di obblighi assunti in sede
internazionale e comunitaria, ha ritenuto di dover offrire al proprio
patrimonio faunistico, nella consapevolezza che <flora e fauna selvatica
costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico,
culturale, ricreativo, economico e intrinseco che va preservato e trasmesso
alle generazioni future>, dato <il ruolo fondamentale della flora e della
fauna selvatiche per il mantenimento degli equilibri biologici> (v. in
proposito
In questa prospettiva, tanto l'individuazione dei contenuti minimi della
sfera sottoposta a protezione (specie non cacciabili) quanto l'elencazione
delle possibili eccezioni (specie cacciabili), non possono non investire un
interesse unitario proprio della comunità nazionale- secondo quanto
espressamente indicato nello stesso art. 1 della legge
n. 968 -, la cui valutazione e la cui salvaguardia restano in primo luogo
affidati allo Stato ed ai poteri dell'amministrazione centrale.
Questo non conduce, d'altro canto, a escludere la possibilità per le
Regioni di apportare, con propri atti, variazioni all'elenco delle specie
cacciabili di cui all'art. 11 della legge n. 968 (così
come risulta, del resto, esplicitamente previsto dall'art. 12, primo comma,
della stessa legge), in considerazione sia delle specifiche caratteristiche
ambientali, stagionali o climatiche, sia delle esigenze particolari connesse
alla protezione della fauna locale: ma tali variazioni - dato il carattere
inderogabile del nucleo minimo di tutela identificato attraverso la legge
statale ed i successivi atti governativi - in ogni caso, anche per le Regioni a
statuto speciale e per le Province autonome dotate di competenza esclusiva, non
potranno operare altro che nel senso di un rafforzamento del fine
protezionistico affermato dalle norme fondamentali della legge n. 968. Regioni
speciali e Province autonome potranno, pertanto, attraverso la propria
legislazione sulla materia, prevedere la possibilità di modificare l'elenco
delle specie cacciabili di cui all'art. 11 della legge
quadro statale, ma soltanto al fine di limitare e non di ampliare il numero
delle eccezioni al divieto generale di caccia espresso dal primo comma dello
stesso articolo.
Tale conclusione sembra, d'altro canto, convalidata anche dalla lettura
degli artt. 5 e 7 della legge n.
4. - Le osservazioni che precedono conducono a escludere che le norme
della l. 27 dicembre 1977 n. 968, oggetto della presente impugnativa, in quanto suscettibili di operare come limiti riconducibili
all'art. 4 dello Statuto speciale, siano lesive della competenza legislativa
esclusiva della Provincia di Trento in materia di caccia.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con
l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 1, 2 e 11 della legge
27 dicembre 1977 n. 968, recante <Principi generali e disposizioni per la
protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia>, con
riferimento agli artt. 8 nn. 15 e 16 dello Statuto
speciale del Trentino-Alto Adige e 116 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/10/88.
Francesco SAJA - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 27/10/88.