SENTENZA N.998
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della
legge statale 16 maggio 1984, n. 138, intitolata: <Mobilita e sistemazione
definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui al l'art. 26 del
d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33>, promosso con ricorso della Regione Sardegna,
notificato il 15 giugno 1984, depositato in cancelleria il 19 successivo ed
iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1984.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il
Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'Avvocato Paolo Mercuri per
Considerato in diritto
1. -
2. - Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della questione di
costituzionalità sollevata dalla ricorrente avverso la legge n. 138 del 1984
nella sua globalità.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, sent. n. 517 del
1987), l'assoluta carenza di motivazione comporta
di per sé un vizio formale di validità, che rende inammissibile la questione
così proposta, in quanto impedisce al giudice della legittimità delle leggi sia
la completa verifica della sussistenza in concreto dell'interesse a ricorrere o
della prospettazione di dubbi di costituzionalità del
tutto arbitrari, pretestuosi o astratti, sia l'inequivoca
determinazione dell'oggetto sottoposto al proprio giudizio. Pertanto, poiché
3. - Secondo
Le censure prospettate dalla ricorrente si rivelano infondate sia nelle
premesse che nelle conclusioni.
Questa premessa, tuttavia, non é corretta, poiché, come questa Corte ha
già precisato (sent.
n. 190 del 1987), la disciplina dell'occupazione (nel caso si trattava di
quella giovanile, regolata dalla legge n. 285 del 1977) coinvolge più materie,
molte delle quali sono di spettanza dello Stato e
alcune di competenza regionale. Non si può negare, infatti, che l'obiettivo
dell'inserimento di persone nel mondo del lavoro può
essere perseguito soltanto attraverso la disciplina di diversi settori-quali,
ad esempio, l'istruzione scolastica, il mercato del lavoro e il collocamento,
il pensionamento, la politica del mercato, dei prezzi e dei vari comparti
produttivi (industria, servizi, etc.) -i quali rientrano sicuramente
nell'ambito delle competenze statali. In pari tempo e innegabile che il
perseguimento del medesimo obiettivo coinvolga materie d'indubbia spettanza
regionale, quali, ad esempio, la formazione professionale, l'organizzazione
degli uffici regionali e la regolazione dell'accesso ai medesimi uffici e,
inoltre, le politiche locali riguardanti i vari settori materiali affidati alle
regioni (agricoltura, artigianato, sanità, turismo, etc.).
Da ciò deriva chiaramente che l'occupazione e qualcosa che trascende le
singole materie sopra elencate e che una legislazione che ne persegua le
relative finalità può coinvolgere vari settori, anche
di competenza regionale, orientandone o, in determinati casi, vincolandone gli
indirizzi verso gli obiettivi superiori, propri di una politica occupazionale.
4. - Non é senza significato che a questo tipo di ripartizione delle
competenze corrisponde, al livello dei principi costituzionali, un sistema di
valori orientato nel medesimo senso.
L'art. 4 della Costituzione, nel riconoscere a
tutti i cittadini il <diritto al lavoro>, affida il compito di promuovere
le condizioni che ne rendano effettivo il godimento alla Repubblica, vale a
dire al complesso dei poteri pubblici operanti nell'ambito dell'ordinamento
costituzionale. Analoga imputazione e operata dall'art. 31,
comma secondo, Cost., che affida il compito di proteggere la gioventù, anche
con discipline giuridiche speciali, al solidale impegno di tutti i poteri
pubblici.
E non v'é dubbio che a queste due norme di principio si colleghi
direttamente una legge, come quella impugnata, che ha come unico obiettivo
quello di favorire l'occupazione giovanile.
L'attuazione di tali valori e la determinazione delle specifiche modalità e dei tipi di intervento é indubbiamente rimessa
alla discrezionalità del legislatore, il quale, pur nel rispetto dei comuni
canoni di ragionevolezza, può liberamente scegliere sia i settori sui quali far
leva ai fini del perseguimento, nelle particolari circostanze del momento,
degli obiettivi occupazionali, sia le forme di raccordo o di unione fra le
varie istanze pubbliche mobilitate per il raggiungimento dei ricordati
obiettivi.
Tuttavia, pur nell'ambito di un'ampia discrezionalità di scelta e di
un'altrettanto ampia possibilità di intervento ad ogni
livello, non si può non riconoscere che l'occupazione, concepita come bene
collettivo in sé e come finalità comprensiva di ogni suo aspetto particolare, e
affidata alla responsabilità finale e globale dello Stato, il quale, proprio
perché si tratta di un obiettivo tale da caratterizzare primariamente la forma
di Stato propria di una <democrazia fondata sul lavoro> (art. 1 Cost.) e
tale da poter essere perseguito in concreto solo attraverso il concorde o
concorrente impegno di tutti i poteri pubblici, si pone, sotto tale aspetto,
come il garante di ultima istanza, come l'intransigente tutore del bene
<occupazione> nella sua pienezza e globalità.
5. - Se, dunque, per le ragioni appena formulate
si deve riconoscere in proposito al legislatore nazionale un'ampia
discrezionalità nella scelta del tipo e della dimensione dell'intervento da
compiere, va in pari tempo riconosciuto a questa Corte il potere di sindacare
la scelta compiuta sulla base dei parametri di legittimità comunemente
applicati. Più precisamente, posto che, come ha correttamente prospettato
Considerato che, come s'é prima precisato, lo
Stato é il tutore del bene collettivo <occupazione> nella sua globalità e
che la tutela in questione può coinvolgere anche materie di competenza
regionale, la pregnanza dell'interesse dello Stato a favorire l'occupazione
(giovanile) anche in direzione delle attribuzioni regionali appare direttamente
proporzionale alla distanza che separa la situazione effettuale esistente in un
dato momento rispetto alla formale investitura di valore costituzionale al bene
primario dell'occupazione (giovanile).
La legge oggetto del presente giudizio rappresenta il momento conclusivo
di una catena normativa, iniziata con la legge 1 giugno 1977, n. 285
(<Provvedimenti per l'occupazione giovanile>), diretta a far fronte, come
si sottolinea nella relazione che accompagna il testo
da ultimo citato, a un grave fenomeno sociale, non privo di preoccupanti
risvolti sotto il profilo dell'ordine pubblico, che si presentava in modo
particolarmente drammatico, per i suoi aspetti quantitativi e qualitativi, nel
nostro Paese: un fenomeno che, pur se caratterizzato da livelli notevolmente
elevati nel Mezzogiorno, destava non indifferenti preoccupazioni anche nelle
altre parti d'Italia. A1 pari delle leggi che l'hanno preceduta, anche quella
impugnata, come risulta dalla relazione
accompagnatoria e dalla amplissima maggioranza parlamentare che l'ha votata,
risponde ai medesimi interessi. In particolare l'art. 5,
oggetto di specifica contestazione, mira a garantire il risultato voluto dal
legislatore nazionale anche in considerazione delle resistenze regionali (e
degli altri enti locali), seppur con la lodevole eccezione della Sardegna (come
dimostrato dalla l.r. n. 42 del l982) in relazione all'immissione nei propri
ruoli dei giovani temporaneamente assunti in base alle legge n. 285 del 1977
(v. relazione alla legge n. 138 del 1984).
Le allegazioni ora citate, peraltro confermate nella loro peculiare
drammaticità dai dati ufficiali dell'ISTAT, mostrano come, nel caso, ricorrano tutti
i presupposti che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., da
ultimo, le sentt. nn. 49 del 1987, 177 e 217 del 1988),
giustificano l'apposizione di limiti alle competenze regionali in nome
dell'interesse nazionale. In ipotesi, infatti, non solo appare non
irragionevolmente valutata la rilevanza dell'interesse da tutelare (occupazione
giovanile), ma quest'ultimo, tenuto conto del valore costituzionale di cui e
investito, si presenta così imperativo e stringente in ogni parte del territorio
nazionale da esigere un'urgente e uniforme soddisfazione, tale da non poter
essere adeguatamente perseguita dal semplice intervento legislativo delle
singole regioni.
Pertanto, data la peculiare rilevanza dell'interesse nazionale avuto di
mira dalla legge impugnata, appare del tutto giustificato l'intervento del
legislatore nazionale con norme di dettaglio in ambiti astrattamente ricadenti
nell'elenco delle materie attribuite dall'art. 3 dello
Statuto della Sardegna alla competenza legislativa esclusiva della Regione
ricorrente. Né si potrebbe dire, in senso contrario, che gli obblighi e i
divieti concretamente imposti alle regioni attraverso l'art. 5
della legge n. 138 del 1984 non appaiano commisurati all'interesse nazionale
che si intende perseguire. In realtà, che essi siano contenuti nei limiti
segnati dalla reale esigenza di soddisfare l'interesse rappresentato
dall'occupazione giovanile appare tanto provato che la stessa Regione
ricorrente, provvedendo all'assunzione dei giovani risultati idonei in base all'art
. 26 septies del d.l. n. 663
del
Né, diversamente da quanto suppone la ricorrente, si può dare soverchia
importanza, in senso contrario, all'art. 5, u.c.,
della legge n. 138 del 1984, il quale stabilisce che <le disposizioni di cui
alla presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le
regioni a statuto speciale>. La formula usata, infatti, e perfettamente
identica a quella che l'art. 26 septies
del d.l. n. 663 del 1979 - il quale costituisce l'antecedente diretto della
norma qui impugnata -utilizza in riferimento a tutte le regioni, tanto se ad
autonomia comune, quanto se ad autonomia differenziata. Al di
là delle visibili improprietà e oscurità, é, pertanto, ragionevole
ritenere che le prescrizioni in questione intendano esplicitare, anche nei
confronti delle regioni a statuto speciale, il vincolo costituito da tutte le
disposizioni della legge n. 138 del
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale della intera legge 16
maggio 1984 n. 138 (<Modalità e sistemazione definitiva del personale
risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del d.l. 30 dicembre 1979 n.
663, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980 n. 33),
in riferimento all'art. 3, lettera a) dello Statuto speciale della Sardegna,
sollevata dalla medesima Regione con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo ed
ultimo comma, della legge 16 maggio 1984 n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/10/88.
Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 27/10/88.