Sentenza n. 979 del 1988

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SENTENZA N.979

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 lett. p) r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e dell'art. 77 l.reg. Puglia 19 marzo 1982 n. 12 (Riordino dei servizi dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - Stato giuridico e trattamento economico del personale), modificato dalla l.reg. Puglia 6 maggio 1982 n. 19, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra ERSAM e CPDEL ed altro, iscritta al n. 822 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 54, 1° serie spec., del 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

udito l'Avv. dello Stato Giuseppe Stipo per il presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Considerato in diritto

 

Il Pretore di Bari prospetta il dubbio che l'art. 77 l. reg. Puglia 19 marzo 1982 n. 12 prevedendo l'iscrizione obbligatoria alla CPDEL dei dipendenti dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e l'art. 5 lett. p) r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, consentendo tale previsione da parte della Regione a causa del suo generico rinvio alla "legge" per l'estensione delle disposizioni sulla Cassa ad enti ulteriori rispetto a quelli inizialmente previsti, siano costituzionalmente illegittimi, per disporre, il primo, e ammettere, il secondo, un intervento regionale in materia previdenziale, assente dall'elenco di cui all'art. 117 Cost.

La questione non é fondata.

La Regione Puglia, a seguito del trasferimento delle funzioni relative agli enti di sviluppo agricolo di cui all'art. 2 d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 e della l. statale 30 aprile 1976 n. 386 - che, in attuazione di quest'ultimo, ha provveduto a dettare in materia norme di principio da assegnare alle Regioni - tra cui la Puglia - le attribuzioni relative agli enti precedentemente di dimensione pluriregionale - ha istituito con l. 28 ottobre 1977 n. 32 l'ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia.

A proposito del trattamento giuridico ed economico del relativo personale, la menzionata l. statale (art. 5 lett.e) disponeva che esso fosse disciplinato ai sensi dell'art. 35 l. statale 20 marzo 1975 n. 70 in modo da assicurare uniformità di trattamento tra gli enti stessi, mentre la l. reg. (art. 25 comma 3) nel rinviare ad un successivo intervento legislativo per la concreta definizione di tale trattamento e per il riordino dei servizi, stabiliva che esso dovesse essere "comunque parificato a quello dei dipendenti regionali di cui alla l. 25 marzo 1974 n. 18 e successive modificazioni e integrazioni".

Questo intervento si é tradotto nella l. 19 marzo 1982 n. 12 (mod. dalla l. 6 maggio 1982 n. 19) recante la prima disposizione impugnata.

Tale legge nel disciplinare, oltre ai servizi dell'Ente, lo status giuridico ed economico del suo personale (titolo II) ribadisce (art. 81) che ad esso siano estesi, mediante delibera del Consiglio di amministrazione, il trattamento giuridico ed i miglioramenti economici concessi ai dipendenti regionali, e detta comunque un generale rinvio, per quanto non contemplato, alle disposizioni vigenti per tali dipendenti (art. 96).

Attesa dunque la sostanziale equiparazione del personale dell'Ente a quella dei dipendenti della Regione - disposta, peraltro, anche da leggi di altre Regioni: v. per es. art. 24 l. Basilicata n. 26 del 1977, art. 17 l. Umbria n. 5 del 1984 - e considerato che, sulla base della espressa statuizione della l. statale 11 aprile 1955 n. 379 (art. 39) che ne ha attribuito alla Regione la facoltà, per tali dipendenti é disposta l'iscrizione alla CPDEL, ai sensi dell'art. 5 lett. p) r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 la medesima iscrizione a favore dei lavoratori dell'Ente di sviluppo agricolo (del resto espressamente prevista pure da altre leggi regionali: v. per es. art. 1 l. prov. Trento n. 39 del 1980) ne discende come automatica conseguenza, e la sua previsione costituisce una mera attuazione delle leggi statali, intesa ad assicurare l'uniformità di trattamento imposta dalla ricordata normazione di principio, ciò, quindi, non contrastando con l'invocato parametro costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara non fondata la questione di costituzionalità, sollevata dal Pretore di Bari con l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art. 5 lett. p) r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e dell'art. 77 l. reg. Puglia 19 marzo 1982 n. 12 (Riordino dei servizi dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - Stato giuridico e trattamento economico del personale), con riferimento all'art. 117 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11/10/1988.

 

Francesco SAJA - Ugo SPAGNOLI

 

Depositata in cancelleria il 19/10/1988.