Sentenza n. 977 del 1988

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SENTENZA N.977

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nel giudizio promosso con ricorso della Regione Molise notificato il 28 novembre 1987, depositato in Cancelleria il 4 dicembre successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1987, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione civile n. 1198 FPC in data 9 ottobre 1987 concernente: "Programma di interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica della città di Napoli e dei Comuni limitrofi".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi l'avv. Umberto Coronas per la Regione Molise e l'Avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Regione Molise solleva conflitto di attribuzione nei confronti dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data 9 ottobre 1987 n. 1198, con la quale si é disposto che la Regione Campania, Assessorato ai lavori pubblici, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e ad ogni altra norma, debba procedere all'affidamento dei lavori, previa una gara esplorativa tra ditte specializzate, "al fine di accelerare" l'esecuzione delle opere relative alla captazione ed alla adduzione delle sorgenti San Bartolomeo, nel quadro del "programma di interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica della città di Napoli e dei Comuni limitrofi".

Ad avviso della ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe invasivo delle competenze regionali essendo le sorgenti interessate ubicate nel suo territorio, il che avrebbe richiesto comunque una preventiva intesa tra le Regioni interessate, laddove lo Stato, secondo l'art. 88 d.P.R. n. 616 del 1977, ha la titolarità degli interventi delle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile (l. 8 dicembre 1970 n. 996). Quando si é al di fuori del regime commissariale, solo un provvedimento legislativo potrebbe legittimare una invasione straordinaria, anche perché l'art. 91 d.P.R. n. 616, nel riservare allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, anche quelle riguardanti l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti o le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle risorse idriche tra le Regioni, nonché le funzioni relative alla individuazione di bacini a carattere interregionale, dispone che esso é tenuto a sentire le Regioni interessate ed a tener conto delle esigenze espresse da queste.

La Regione Molise invece, non sarebbe stata per nulla considerata e sentita, mentre l'ordinanza ministeriale non sarebbe neppure finalizzata ad una pronta, immediata ed eccezionale situazione di emergenza, ma é chiaramente prefigurata alla realizzazione di opere attinenti ad un assetto definitivo, che avrebbe imposto ben diversi procedimenti, sulla base di quanto previsto in particolare dagli artt. 87 ss. d.P.R. n. 616 del 1977 e comunque nell'osservanza del principio cardine stabilito dall'art. 1 comma 2 l. delega 22 luglio 1975 n. 382, sull'ordinamento regionale, secondo cui le Regioni, per le attività ed i servizi che interessano territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici e gestioni comuni anche in forma consortile.

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del conflitto dedotta dall'Avvocatura generale dello Stato, nell'assunto che la Regione non avrebbe impugnato a suo tempo i provvedimenti dello Stato che avevano già destinato le sorgenti di San Bartolomeo al fabbisogno idrico della Campania, nonché le autorizzazioni alla Cassa per i Mezzogiorno ad eseguire le opere di captazione, di derivazione e di utilizzazione potabile ai fini di tale destinazione.

In proposito va rilevato che l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pur fondandosi sui precedenti provvedimenti adottati da organi dello Stato e concernenti la destinazione delle sorgenti di San Bartolomeo al fabbisogno idrico della Campania, contiene una specifica determinazione, quale l'incarico, conferito alla Regione Campania, di procedere all'affidamento dei lavori ad un'impresa da prescegliere in base ad una gara esplorativa.

Nel ricorso propositivo del conflitto, la Regione si duole del contenuto di questo provvedimento che, a suo dire, sarebbe stato adottato senza che essa sia stata neppure "sentita", laddove, trattandosi di attività e di servizi che interessano Regioni finitime, si sarebbero rese necessarie intese fra queste, con il che non viene, perciò, messo in discussione il contenuto dei precedenti provvedimenti onde, circoscritte le doglianze all'ordinanza impugnata, il ricorso é ammissibile.

Anche l'altra eccezione di inammissibilità, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato nell'assunto che non sia ipotizzabile un conflitto quando siano rivendicate attribuzioni inerenti a funzioni delegate (art. 90 d.P.R. n. 616 del 1977), deve essere disattesa.

Nella specie si verte, infatti, in una materia che ha formato oggetto di delega c.d. devolutiva o traslativa (sent. n. 559 del 1988), in quanto necessaria per l'esercizio organico delle funzioni trasferite, essendo in proposito significativo che l'ultimo comma della norma delegata richiamata attribuisca alle Regioni addirittura la competenza legislativa attuativa, ai sensi dell'art. 117 comma ult. Cost., nelle ipotesi ivi espressamente elencate.

3. - Nel merito deve essere precisato che l'ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile risulta espressamente adottata con esclusivo richiamo al d.l. 12 novembre 1982 n. 829, convertito con modificazioni dalla l. 23 dicembre 1982 n. 938, il quale consente interventi del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il parere delle Regioni interessate, per far fronte alle emergenze derivanti da calamità naturali.

Nel ricorso introduttivo della Regione si deduce la violazione di varie disposizioni senza tener conto che l'ordinanza impugnata é stata emanata nell'esercizio di poteri che il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha ritenuto spettargli in base alla normativa espressamente ivi richiamata, e non alle norme assunto a fondamento delle censure.

La violazione del d.l. 12 novembre 1982 n. 829, convertito con modificazioni nella l. 23 dicembre 1982 n. 938, é, invece, dedotta solo nella memoria - depositata in occasione dell'udienza di trattazione del ricorso - in cui sembrerebbe adombrarsi la mancata previa audizione della Regione ricorrente, profilo quest'ultimo che la Regione medesima aveva peraltro già formulato nel ricorso introduttivo con riferimento alle altre disposizioni che asseriva violate.

Dovendosi perciò considerare la sostanza della censura formulata, e cioè la mancata audizione della Regione, l'assunto é infondato in punto di fatto perché, pur contenendo il provvedimento impugnato una autonoma determinazione concernente le modalità per la concreta attuazione dei provvedimenti in precedenza adottati, esso non può essere preso in considerazione indipendentemente da quelli, cui deve essere direttamente collegato, costituendone il momento attuativo. Ebbene risulta dagli atti che, in merito alla vicenda nel suo complesso, era stato già acquisito il punto di vista, pur contrario, della Regione Molise espresso: a) nell'esposto opposizione in data 25 ottobre 1982, rivolto dal suo Presidente pro tempore al Ministro per i lavori pubblici avverso l'istanza della Cassa per il Mezzogiorno di derivazione di acqua a scopo potabile dalla sorgente "San Bartolomeo" per l'alimentazione dell'acquedotto della Campania occidentale e di autorizzazione ad eseguire i relativi lavori; b) nella delibera in pari data della Giunta regionale, che aveva fatto proprio un documento predisposto al riguardo dall'Assessore ai lavori pubblici, autorizzando il Presidente della Regione ad opporsi alle iniziative relative alla destinazione delle acque di detta sorgente per il fabbisogno idrico della Campania; c) nelle successive note e delibere della Giunta regionale espressamente richiamate nella lettera all'Assessorato lavori pubblici della Regione Molise in data 11 febbraio 1988, il che toglie fondamento alla doglianza formulata dalla Regione ricorrente.

Quanto all'altra doglianza, secondo cui per le attività e i servizi che interessano territori, secondo cui per le attività e i servizi che interessano territori finitimi il d.P.R. n. 616 del 1977 - in base al principio contenuto nella l. delega n. 382 del 1975 - prevede che le Regioni addivengano a intese costituendo all'occorrenza uffici e gestioni comuni, va richiamato quanto detto in precedenza e cioè che il provvedimento é stato adottato con espresso riferimento ai poteri conferiti al Ministro per la protezione civile con il d.l. n. 829 del 1982 che non prevede tale tipo di intese, facendo carico all'organo dello Stato soltanto di "sentire la Regione interessata"; il che nella specie é avvenuto.

4. - La reiezione del ricorso comporta il rigetto della istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara che spetta allo Stato la competenza di accelerare l'esecuzione delle opere relative alla captazione delle sorgenti "San Bartolomeo" ubicate nel territorio del Molise nel quadro del "programma di interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica della città di Napoli e dei Comuni limitrofi" e di dare incarico alla Regione Campania, Assessorato ai lavori pubblici, di procedere "all'affidamento dei lavori previa una gara esplorativa tra almeno dieci imprese specializzate".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11/10/1988.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 19/10/1988.