Sentenza n. 974 del 1988

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SENTENZA N.974

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 lett. b) d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237 ("Leva e reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica") e 8 comma ult. l. 13 giugno 1912 n. 555 ("Sulla cittadinanza italiana"), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1987 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Valeriano Giuseppe Gilberto contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 840 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1° s.s. del 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella Camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le questioni di legittimità costituzionale in esame sono state sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel corso di un giudizio promosso da un soggetto che, avendo acquistato la cittadinanza straniera, rinunziando a quella italiana, e pur avendo prestato servizio militare nel paese nel quale aveva acquistato la nuova, si é vista respinta la domanda di esonero dal servizio militare dal Ministro della difesa italiano, in applicazione degli artt. 1 lett. b) d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237 e 8 comma ult. L. 13 giugno 1912 n. 555, i quali prevedono che la perdita della cittadinanza italiana non esime dagli obblighi del servizio militare.

Il giudice rimettente, nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, ritiene non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale "per contrasto con i precetti di cui agli artt. 3, 10 comma 2, e 52 Cost.", per la parte in cui le norme denunciate obbligano alla prestazione del servizio militare anche coloro che non sono più cittadini italiani e danno luogo ad una ingiustificata discriminazione rispetto ai soggetti in possesso di doppia cittadinanza, che ne sono invece esentati ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata dall'Italia con la l. 4 ottobre 1966 n. 876.

2. - E' fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., che anche se non espressamente richiamato nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio é assunto nella motivazione di essa come primo parametro di riferimento per affermare la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel corso del giudizio a quo.

Ciò premesso, va rilevato che l'art. 5 della citata Convenzione di Strasburgo, prevede che gli individui i quali possiedano la nazionalità di due o più degli Stati contraenti siano tenuti ad adempiere ai loro obblighi militari nei confronti di uno solo di detti Stati.

Orbene, nel mentre appaiono facilmente intuibili le ragioni per le quali una Convenzione internazionale, proprio per tale carattere, si sia occupata esclusivamente del caso della doppia cittadinanza, essendo peraltro questa l'ipotesi in cui é prevedibile che si verifichi l'eventualità cui si é voluto ovviare, ciò che appare irragionevole é che il nostro ordinamento, una volta accolto il principio secondo cui non si é tenuti a prestare il servizio militare in due diversi Stati, non abbia adeguato la propria normativa a tale principio. Il criterio della parità di trattamento avrebbe invece imposto l'assimilazione all'ipotesi della doppia cittadinanza, disciplinata dalla Convenzione internazionale, della situazione del soggetto che abbia acquistato la cittadinanza straniera, perdendo addirittura quella italiana, onde, a maggior ragione, nei suoi confronti - una volta che egli abbi prestato il servizio militare nello Stato di acquisto della nuova cittadinanza - deve essere assicurato nel nostro Paese il medesimo trattamento del quale, in base alla Convenzione internazionale, gode colui che conservi ancora la cittadinanza italiana.

A causa del permanere nella nostra legislazione delle norme denunciate, accade invece che fra due soggetti, che versano nella medesima situazione, per avere entrambi acquistato la cittadinanza di un altro Stato e quivi già prestato il servizio militare, riceve un trattamento ingiustificatamente deteriore colui che, avendo addirittura perduto quella italiana, non conservi più alcun legame di carattere giuridico con il Paese d'origine.

3. - Per effetto dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost., restano assorbite le questioni sollevate in riferimento agli artt. 10 comma 2 e 52 Cost.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli art. 1 lett. b) d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237 ("Leva e reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica") e 8 comma ult. l. 13 giugno 1912 n. 555 ("Sulla cittadinanza italiana"), nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale abbiano già prestato servizio militare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11/10/1988.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 19/10/1988.