Ordinanza n. 950 del 1988

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ORDINANZA N.950

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. g, del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Sanremo sul ricorso proposto da Corsaro Concetto contro l'Ufficio II.DD. di Sanremo, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37/I ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di I grado di Sanremo, nel corso di un procedimento iniziato da Corsaro Concetto ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel 1982 dell'assegno annuo corrisposto al coniuge separato per il mantenimento dei figli, ha sollevato, con ordinanza del 16 aprile 1987 (R.O. n. 387/87), questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, così come modificato dall'art. 5, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, nella parte in cui non riconosce la detraibilità degli assegni destinati al mantenimento dei figli;

che la Commissione, nel lamentare detta limitazione, ha fatto riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 Cost. per la disparità di trattamento che si verifica in relazione alla prevista deducibilità dell'assegno corrisposto all'ex coniuge ed alla in detraibilità di quello corrisposto per i figli assegnati all'altro coniuge; nonché per la violazione dei diritti primari della famiglia, risultando agevolata la situazione di carenza di figli nati dal matrimonio in quanto il coniuge separato o divorziato senza prole può detrarre l'assegno di mantenimento mentre quello con prole non ha analoga possibilità; ed, infine, per il rilievo che la norma in questione non terrebbe conto dell'effettiva capacita contributiva del coniuge separato o divorziato, tenuto alla corresponsione di assegno per la prole, in contrasto con il trattamento di esenzione di cui gode il coniuge separato o divorziato senza figli;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione;

considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la detrazione degli oneri e delle spese incontrate e gravanti sul reddito tassato a fini IRPEF é affidata alla discrezionalità del legislatore, che rimane insindacabile nel giudizio di costituzionalità a meno che non trasmodi in arbitrio;

che non sussiste disparità di trattamento tributario tra l'assegno periodico al coniuge rispetto a quello di mantenimento dei figli in quanto l'uno costituisce una perdita economica del soggetto erogatore mentre l'altro rappresenta adempimento di un obbligo sancito dagli artt. 147 e 148 cod. civ. per i figli a carico dei genitori, che non viene meno a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio;

che non sussiste violazione degli artt. 29 e 30 Cost. in quanto la norma censurata non contrasta ne con i doveri del matrimonio ne con quello dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, mentre proprio la detraibilità dell'assegno in questione risulterebbe di danno all'unita familiare, permanendo la quale il soggetto tenuto al dovere suddetto non gode della detraibilità stessa;

che non sussiste violazione dell'art. 53 Cost., in quanto, come più volte ritenuto da questa Corte (v. sentt. nn. 97 del 1968 e 91 del 1982), per capacita contributiva si intende l'idoneità del soggetto contribuente a corrispondere la prestazione imposta, da porre in relazione non alla concreta capacita di ciascun soggetto, ma al presupposto al quale la prestazione stessa e collegata e agli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria;

che, pertanto, la questione sollevata é manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 Cost., dalla Commissione Tributaria di I grado di Sanremo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 29/07/88.