Ordinanza n. 938 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.938

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 (Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l % <Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura>), promosso con n. 2 ordinanze emesse il 6 maggio 1987 dal Pretore di Perugia nei procedimenti civili vertenti tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.a. Vivai Brocani e la S.n.c. Azienda Agraria Tardioli, iscritte ai nn. 714 e 715 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51/I ss. dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L.;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Perugia, in accoglimento delle eccezioni di incostituzionalità dell'art . 9, secondo comma, l. 29 novembre 1962 n. 1655, prospettate dalle parti convenute nei procedimenti civili rispettivamente vertenti tra INAIL e la s.p.a. VIVAI BROCANI nonché tra lo stesso INAIL e l'Azienda Agraria Tardioli s.n.c., con ordinanze emesse il 6 maggio 1987 (r.o. nn. 714 e 715 del 1987), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma sopra citata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui richiama l'art. 4 del Regolamento della Cassa assistenza degli impiegati agricoli e forestali dell'1° febbraio 1947, che prevede un doppio obbligo assicurativo a carico dei datori di lavoro agricolo che abbiano alle proprie dipendenze impiegati addetti anche a mansioni manuali, nonché dello stesso art. 9 l. cit. nella parte in cui non prevede una riduzione dei contributi gravanti sui datori di lavoro in favore dell'ENPAIA proporzionale all'area di rischio già coperta dall'INAIL;

che nel presente giudizio si é costituito l'INAIL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Mancini, Pasquale Napolitano e Vittorio Lai chiedendo che la questione così come sollevata sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche;

che la stessa questione é stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 371 del 1988 perché <secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione a Sezioni Unite, le due forme di assicurazione, ENPAIA ed INAIL, operano su un piano diverso e coprono rischi completamente differenti in quanto, recependo i patti della contrattazione collettiva del settore, che a loro volta avevano recepito le norme dei contratti collettivi corporativi, l'assicurazione presso il primo ente e diretta a coprire i soli infortuni extraprofessionali e professionali di dirigenti, tecnici e impiegati, sia di concetto che di ordine, che non siano assistiti dalla garanzia dell'INAIL, tenuto conto che questa ultima, anche nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, é limitata agli infortuni del personale con mansioni di direzione o sorveglianza sul luogo in cui si svolgono le operazioni agricole esponenti a rischio, con la conseguente esclusione delle attività meramente burocratiche>;

che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la decisione sopra riportata;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962 n. 1655 (Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura>), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. , dal Pretore di Perugia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 28/07/88.