Ordinanza n. 937 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.937

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 agosto 1987 dal pretore di Albano Laziale nel procedimento civile vertente tra Martella Ada ed altri e Viola Franco, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49/I ss. dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Immobiliare Vela e Contri Giancarlo, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49/I ss. dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 2 luglio 1987 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Manzi Luciano ed altri e Camertoni Adele, iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. S1/I ss. dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Martella Ada ed altri, della S.r.l. Immobiliare Vela e di Manzi Luciano ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, in un procedimento civile di sfratto, il Pretore di Albano Laziale, con ordinanza del 22 agosto 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 6 febbraio 1987 n. 15 (di conversione del d.l. n. 832 del 9 dicembre 1986, recante <Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione>), nella parte in cui detta norma sancisce, in maniera automatica, in caso di recesso del locatore, il diritto del conduttore, a prescindere da un effettivo nocumento, a percepire una indennità di avviamento commerciale commisurata al nuovo canone eventualmente offerto dallo stesso conduttore o, in difetto di offerta, al canone di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche di quello locato;

che analoga impugnativa - dell'art. 1 d.l. 1986, n. 832, convertito nella legge n. 15 del 1987 in riferimento all'art. 3 Cost. - é stata formulata anche dai Pretori di Milano e Rimini, con ordinanze del 26 giugno e del 2 luglio 1987;

che, nei procedimenti relativi a tutte le indicate ordinanze, si sono costituiti i proprietari degli immobili locati (rispettiva mente: Martella ed altri, Immobiliare Vela; Manzi ed altri), per aderire alla tesi della illegittimità della disposizione denunciata; ed e altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha rassegnato conclusioni di inammissibilità e, nel merito, di infondatezza dell'impugnativa.

Considerato che i tre giudizi possono essere riuniti, per la sostanziale identità della questione sollevata;

che nei procedimenti avanti i Pretori di Albano Laziale e di Rimini - nei quali trattasi di locazioni scadute rispettivamente nel febbraio e nell'aprile 1986 - la suddetta questione non e rilevante in quanto la norma denunciata non e applicabile alle fattispecie de quibus: la disciplina introdotta dalla legge n. 15 del 1987 - come confermato anche dall'esegesi giurisprudenziale della Corte Regolatrice - non ha, infatti, portata retroattiva, non essendone stata prevista l'applicabilità ai giudizi in corso per rapporti già cessati de iure;

che, anche con riferimento all'altro giudizio innanzi al Pretore di Milano, mancando nell'ordinanza di rimessione dello stesso giudice una sufficiente esposizione dei fatti ed, in particolare, l'indicazione della data di scadenza della locazione, appare carente la motivazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata, la quale, pertanto, anche in questo caso e manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. dai Pretori di Albano Laziale, Milano e Rimini, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 28/07/88.