Sentenza n. 927 del 1988

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SENTENZA N.927

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia di Bolzano notificati il 12 giugno e il 26 agosto 1987, depositati in Cancelleria il 18 giugno e il 27 agosto 1987 ed iscritti ai nn. 14, 15, 16 e 19 del registro ricorsi 1987, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro dell'agricoltura e foreste in data 15 gennaio 1987 concernenti concorsi speciali pubblici, per esami, nella parte in cui sono stati messi a concorso posti riservati ad uffici ed istituti con competenza regionale e con sede di servizio in Provincia di Trento e del decreto del Ministro dell'interno in data 11 novembre 1986 concernente <Concorso pubblico, per esami, a 131 posti nella qualifica di vice-consigliere di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno>, nella parte in cui non sono stati riservati dei posti ad uffici con sede di servizio in Provincia di Bolzano, o con competenza regionale e con sede di servizio in Provincia di Trento.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - I conflitti di attribuzione sollevati dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi enunciati in epigrafe in ordine a tre decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 15 gennaio 1987 e ad un decreto del Ministro dell'interno dell'11 novembre 1986 hanno tutti per oggetto l'indizione di pubblici concorsi, e lamentano la violazione delle medesime disposizioni dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. I giudizi possono pertanto essere riuniti, e decisi con unica sentenza.

2. - Vanno esaminati in primo luogo i ricorsi relativi ai decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2.1. - Per quanto riguarda quattro dei cinque bandi di concorso complessivamente impugnati, occorre rilevare che essi sono stati annullati proprio nelle parti che erano oggetto dei conflitti sollevati dalla Provincia autonoma di Bolzano. Trattasi dei concorsi a posti di diversa natura nel ruolo dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle sofisticazioni agro-alimentari, i quali prevedevano in totale quattro posti destinati all'ufficio periferico di San Michele all'Adige, <avente competenza territoriale nelle province di Trento e Bolzano> (d.m. 12 agosto 1986).

Con tre decreti del 4 settembre 1987, infatti, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha parzialmente annullato i propri precedenti decreti del 15 gennaio 1987 nelle parti relative alla copertura dei posti presso l'ufficio periferico di San Michele all'Adige. L'annullamento e così testualmente motivato: <Considerato che alla copertura di detto posto deve procedersi secondo le modalità ed i termini previsti dalle norme statutarie sopracitate>; nelle premesse sono richiamati lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione.

Deve quindi essere dichiarata la cessazione totale della materia del contendere in ordine ai conflitti nn. 14 e 16 del 1987 e in parte qua in ordine al conflitto n. 15/87, così come del resto ha domandato la difesa della Provincia ricorrente.

2.2. - Resta perciò in vita soltanto il ricorso n. 15/87 limitatamente al bando di concorso a trentanove posti di collaboratore agrario del ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, impugnato nelle parti relative ad un posto nella sezione operativa periferica di Trento dell'istituto sperimentale per la frutticoltura con sede in Roma, e ad un posto nell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura con sede in Trento.

Il ricorso non é fondato.

A differenza dei casi precedenti, nei quali il Ministero stesso, esercitando il potere di autotutela, ha riconosciuto il buon diritto della Provincia autonoma di Bolzano, ai due posti in discussione non può applicarsi la normativa di cui agli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 752 del 1976 di attuazione degli artt. 99 e 100 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Come risulta chiaramente dal d.P.R. 23 novembre 1967 n. 1318, che regola gli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, l'Istituto per l'assestamento forestale e l'alpicoltura (art. 20) ha in Trento la sua unica sede centrale, competente su tutto il territorio nazionale; ma nemmeno alla sezione operativa periferica di Trento dell'Istituto per la frutticoltura (art. 17), con sede in Roma, articolato in quattro sezioni operative centrali ed in sezioni operative periferiche in Trento, Forlì e Caserta, può essere riconosciuto il requisito della <competenza regionale> richiesto dal terzo comma dell'art. 1 del d.P.R. n. 752 perché si dia luogo alla determinazione dei contingenti: trattasi, in tutta evidenza, di una sezione -seppure <periferica>-operante su un'area assai più ampia della Regione Trentino-Alto Adige.

Le suesposte considerazioni assorbono anche la censura che, richiamandosi all'art. 20 dello stesso d.P.R. n. 752, lamenta la mancata previsione nel bando di concorso della facoltà di sostenere le prove di esame in lingua tedesca, censura che sarebbe comunque da disattendere, poiché, come ha già ritenuto questa Corte (sent. n. 571 del 1988), tale regola, quando sia applicabile, opera senza che sia necessaria una esplicita previsione.

3. - Va ora esaminato il ricorso della Provincia autonoma di Bolzano col quale viene sollevato conflitto di attribuzione in ordine al decreto 11 novembre 1986 del Ministro dell'interno, concernente un concorso pubblico a centotrentuno posti nella qualifica di vice consigliere di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

3.1.-E’ da respingere l'eccezione di inammissibilità avanzata, peraltro in modo del tutto sommario e generico, dall'Avvocatura dello Stato.

Questa Corte ha costantemente riconosciuto l'ammissibilità dei conflitti fondati sulla mancata osservanza di norme dello statuto di autonomia, in particolare di quelle poste a tutela delle minoranze etnico - linguistiche, e ciò anche con riferimento, come nel caso di specie, a decreti statali di indizione di pubblici concorsi.

3.2. - Nel merito il ricorso non può essere accolto.

Come rileva l'Avvocatura dello Stato, e secondo quanto é riconosciuto nella stessa corrispondenza intercorsa fra il Ministro dell'interno e la Giunta provinciale di Bolzano, non può essere contestato il fatto che l'Amministrazione civile del l'interno non ha più uffici periferici nelle due Province auto nome di Trento e di Bolzano. Ne segue che al concorso concernente, come si é detto, la carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, non poteva essere applicata la normativa statutaria, della cui inosservanza si duole la Provincia ricorrente.

Vero é che, mancando ancora la legge istitutiva dei ruoli dei Commissariati del Governo, ed essendo la carriera direttiva fuori dalla previsione dei ruoli del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano di cui all'art. 21 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, la Presidenza del Consiglio continua ad avvalersi di personale collocato fuori ruolo, prelevato in prevalenza proprio dal Ministero dell'interno. Ma ciò può comportare soltanto l'obbligo di rispettare le regole del bilinguismo nel momento della effettiva assegnazione del personale al Commissariato del Governo della Provincia di Bolzano. Questa Corte intende sottolineare tale obbligo, insieme con l'esigenza che non si ritardi ulteriormente la definizione normativa dei ruoli, così da assicurare un puntuale rispetto delle garanzie statutarie in materia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano di cui in epigrafe, per quanto concerne i concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, successivamente annullati in parte qua;

dichiara che spettava allo Stato bandire il concorso indetto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per personale degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con il decreto indicato in epigrafe;

dichiara che spettava allo Stato bandire il concorso indetto dal Ministero dell'interno per personale dell'Amministrazione civile, con il decreto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Mauro FERRI

 

Depositata in cancelleria il 28/07/88.