SENTENZA N.924
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 648, recante: <Nuovo
ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo>, promossi con
ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, notificati il 15 e il
18 dicembre 1981, depositati in cancelleria il 18 e il 24 dicembre successivi
ed iscritti ai nn. 67 e 68 del registro ricorsi 1981.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il
Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi gli avvocati Gaspare Pacia
per
Considerato in diritto
1. - I due ricorsi, proposti dalle Regioni Friuli - Venezia Giulia e
Sardegna, investono, sotto profili analoghi, la disciplina formulata nell'art. 3 della legge 14 novembre 1981 n. 648, recante <Nuovo
ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo>. I giudizi vanno
pertanto riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - L'art. 3, primo comma, della legge n. 648
del 1981 affida all'Ente nazionale per il turismo (ENIT) il compito di
elaborare il programma nazionale per la promozione turistica dell'Italia
all'estero e di operare <sulla base di piani annuali pluriennali predisposti
con il concorso delle Regioni, in coerenza con gli obiettivi risultanti dalla
programmazione nazionale e dagli indirizzi e atti di coordinamento del
Governo>.
In relazione a tali finalità lo stesso articolo,
al secondo comma, prevede che <per la propaganda all'estero delle iniziative
ed attività turistiche proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono
delle strutture, ove esistenti, dell'ENIT, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 24
luglio 1977 n. 616>.
Nel commi seguenti (terzo, quarto, quinto e
sesto), dove viene regolato il procedimento per la formazione del programma
promozionale nazionale, si stabilisce, infine, che: a) le regioni indicano nei
loro programmi le iniziative che intendono realizzare congiuntamente all'ENIT e
quelle che intendono, invece, realizzare autonomamente; b) le stesse regioni
trasmettono i propri programmi all'ENIT entro il mese di maggio dell'anno
precedente a quello cui si riferiscono <al fine del necessario coordinamento
con il programma promozionale nazionale predisposto dall'ENIT>; c) l'ENIT
presenta al Ministero del turismo, entro il successivo mese di luglio, il
programma nazionale, insieme al programma delle iniziative che le regioni
intendono realizzare in via autonoma; d) il Ministero fa pervenire all'ENIT le
proprie osservazioni entro sessanta giorni; e) l'ENIT
trasmette il programma promozionale definitivo al Ministero ed alle regioni
entro il successivo mese di ottobre.
Ad avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia tali disposizioni
verrebbero a violare le attribuzioni della stessa Regione in materia di
turismo, sia per aver esteso la funzione di indirizzo
e coordinamento nei confronti di una competenza regionale di tipo primario
(art. 4 n.
Analoghe censure vengono formulate nei confronti
dello stesso art. 3 (ma limitatamente ai commi 2, 3, 4, 5 e 6) dalla Regione
Sardegna, che, oltre a lamentare la lesione della propria competenza primaria
in materia turistica (art. 3 lett. p) l. cost. 26 febbraio 1948 n. 3), contesta
anche la violazione della norma di attuazione espressa dall'art. 10, ult. comma, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, dove, per
l'attività promozionale turistica all'estero, si riconosce alla Regione sarda
il potere di utilizzare non in via esclusiva, ma <normalmente> le
strutture dell'ENIT.
3. - I ricorsi non sono fondati.
Per valutare il merito delle censure formulate dalle due Regioni occorre innanzitutto procedere ad una corretta
lettura della disciplina posta dall'articolo di legge impugnato, anche alla
luce dei precedenti che é dato rinvenire con riferimento alla stessa materia
investita dalla norma in esame.
A questo proposito va innanzitutto ricordato come l'art. 3, quarto comma, del D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6 - nel
disciplinare il primo trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle
funzioni amministrative statali in materia di turismo e industria alberghiera-
avesse assegnato l'attività di promozione turistica all'estero, per le iniziative
da realizzare nell'ambito dei rispettivi territori, alle Regioni, <le quali
utilizzano normalmente, a tale scopo, le strutture dell'Ente nazionale italiano
per il turismo>.
Questa disciplina é stata, nella sostanza, confermata dall'art. 57 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dove - fatta salva la
competenza regionale fissata nell'art. 3, quarto comma, del D.P.R. n. 6/1972 e
richiamati i limiti indicati nell'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 616/1977 in
tema di attività promozionale all'estero per le materie di competenza
regionale- si impegnano le regioni ad avvalersi dell'Ente italiano per il
turismo ai fini della propaganda all'estero delle iniziative ed attività
turistico- alberghiere proprie di ciascuna regione.
Quest'ultima disposizione é stata, infine, sviluppata e integrata
mediante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 1980,
contenente <disposizioni di indirizzo e
coordinamento per le attività promozionali all'estero delle regioni nelle
materie di competenza>, dove si stabilisce che, ai fini della propaganda
all'estero delle iniziative ed attività turistico- alberghiere proprie di
ciascuna regione, <le regioni si avvalgono delle strutture, ove esistenti, dell'Ente
nazionale per il turismo, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616>, prevedendosi altresì le modalità per l'invio alla Presidenza del
Consiglio dei programmi regionali -con l'indicazione delle iniziative che le
regioni intendono realizzare congiuntamente all'ENIT e di quelle che intendono,
invece, realizzare in via autonoma-<al fine del necessario coordinamento con
il programma promozionale predisposto dall'ENIT> (cfr. punto 3).
L'esame delle norme richiamate rende, dunque, evidente come l'art. 3 della legge n. 648 del 1981 non abbia aggiunto nulla di
sostanzialmente nuovo o diverso rispetto a quanto già previsto, in tema di
rapporti tra regioni ed ENIT, dalla disciplina posta in precedenza e in
particolare dall'art. 57 del D.P.R. n. 616 del 1977, che, nel confermare la
competenza regionale in materia di attività promozionali turistiche all'estero
già riconosciuta dall'art. 3, quarto comma, del D.P.R. n. 6 del
Date tali premesse, risulta altresì chiaro che
le disposizioni enunciate nell'art. 3 della legge n. 648/81 - diversamente da
quanto si afferma nei ricorsi in esame-non comportano l'attribuzione ad un ente
pubblico quale l'ENIT di una funzione di indirizzo e coordinamento nei
confronti delle regioni ordinarie e speciali, ma si limitano soltanto a
regolare il procedimento di formazione del programma promozionale nazionale,
nonché il rapporto tra regioni ed ENIT ai fini della propaganda all'estero
delle iniziative ed attività turistiche regionali. Questa disciplina si ispira, nel suo complesso, a quel dovere di
collaborazione tra sfera statale e sfera regionale, che e stato più volte
riaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sent. 94/85 e 359/85) e che,
nella specie, viene a esprimersi attraverso l'obbligo posto a carico delle
regioni di informare l'ENIT, quale soggetto preordinato alla elaborazione del
programma promozionale nazionale, in ordine al contenuto dei propri programmi.
L'obbligo di informazione di cui e causa trova il suo
fondamento non in una funzione di indirizzo e coordinamento impropriamente
assegnata all'ENIT, bensì soltanto in una esigenza di coordinamento tecnico tra
la sfera della programmazione nazionale e quella della programmazione
regionale, coordinamento che, incidendo sul procedimento di formazione del
programma nazionale, può consentire a questo di tener conto, nella sua
definizione, delle scelte già compiute nei programmi regionali.
Vengono, di conseguenza, a cadere le censure, prospettate in ambedue i
ricorsi, relative alla illegittimità di una funzione
di indirizzo e coordinamento esercitata non attraverso un organo dello Stato,
bensì attraverso un ente pubblico.
4. - La natura speciale dell'autonomia propria delle Regioni ricorrenti
non viene, d'altro canto, a incidere in termini diversi da quelli sinora
prospettati nella soluzione delle questioni di cui é causa.
Per quanto riguarda
Analoga osservazione può valere per quanto riguarda
5. - Alla luce delle osservazioni che precedono
si può concludere rilevando come la disciplina posta con l'art. 3 della legge
n. 648 del 1981 - oltre a non aver introdotto rilevanti elementi di novità in
ordine ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di promozione turistica
all'estero - non incorra nelle censure prospettate nei due ricorsi in esame,
non essendo venuta a configurare ne una forma anomala di esercizio della
funzione di indirizzo e coordinamento ne una lesione delle competenze primarie
in materia di turismo assegnate alle Regioni ricorrenti dai rispettivi statuti
e norme di attuazione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 08/07/88.
Francesco SAJA - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 28/07/88.