Ordinanza n. 916 del 1988

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ORDINANZA N.916

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (<Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito>), promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1987 dal Pretore di Saronno nel procedimento civile vertente tra Ravanelli Mario ed altra e l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Saronno ed altro, iscritta al n. 854 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima Serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un procedimento in cui era stata richiesta la sospensione della procedura esecutiva relativa alla riscossione di imposte sui redditi, il Pretore di Saronno, con ordinanza emessa in data 28 marzo 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (<Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito>), per il dubbio che detta norma violi l'art. 24 della Costituzione nella parte in cui esclude la proponibilità dell'opposizione alla esecuzione, precludendo altresì al Pretore la facoltà di sospendere la procedura esecutiva (ad eccezione del caso in cui sia stata esperita opposizione di terzo) allorché detta azione, ex art. 615 del codice di procedura civile, sia stata comunque proposta in relazione alla impignorabilità dei beni;

che il giudice a quo argomenta nel senso della mancanza di una effettiva tutela nei confronti del provvedimento dell'Intendente di Finanza reso a seguito di ricorso avverso gli atti esecutivi dell'esattore;

che l'esperibilità dei rimedi propri della giurisdizione amministrativa, affermata da questa Corte con sentenza n. 67 del 1974, secondo il Pretore, troverebbe pur sempre un limite nella mancanza di una norma che esplicitamente attribuisca tale competenza al giudice amministrativo, il quale avrebbe giurisdizione soltanto per gli interessi legittimi e non per i diritti soggettivi, come quelli ravvisabili nella specie;

che il giudice a quo ha tuttavia sospeso la procedura esecutiva rilevando come l'opposta soluzione <equivarrebbe a vanificare un'eventuale pronuncia della Corte costituzionale> e ritenendo <che il diritto alla tutela cautelare [...] debba essere comunque (ed eccezionalmente) garantito> in attesa della decisione sulla medesima questione in precedenza sollevata;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza.

Considerato che le proposte questioni sono sostanzialmente coincidenti con quelle già decise da questa Corte con le sentenze n. 87 del 1962, n. 67 del 1974 e n. 63 del 1982;

che le prime due decisioni citate, rese in riferimento alla normativa vigente anteriormente all'introduzione dell'impugnata disposizione, hanno sottolineato, rispettivamente, la peculiarità dell'esecuzione esattoriale ed il preminente interesse alla sollecita riscossione delle imposte;

che, con la pronuncia da ultimo citata, questa Corte ha escluso la fondatezza di analoghe questioni osservando come contro gli atti esecutivi il contribuente sia tutelato, oltreché dal potere di sospensione attribuito all'Intendente di Finanza e dalla iscrizione a ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche attraverso l'eventuale decisione favorevole delle commissioni tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio;

che il giudice rimettente non prospetta profili ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati, ad eccezione delle considerazioni attinenti ai rimedi esperibili avverso il provvedimento dell'Intendente di Finanza;

che, peraltro, tale problematica non e rilevante nel giudizio in corso dinanzi al giudice a quo, direttamente adito per la sospensione della procedura esecutiva, misura cautelare, oltretutto, concessa contestualmente all'ordinanza di rimessione;

che, in conclusione, la questione é manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi primo e secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (<Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette>), sollevata, in relazione all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Saronno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.