ORDINANZA N.916
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 54, primo e secondo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (<Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito>), promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1987 dal Pretore di
Saronno nel procedimento civile vertente tra Ravanelli Mario ed altra e
l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Saronno ed altro, iscritta al
n. 854 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2, prima Serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 luglio
1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di un procedimento in cui era stata richiesta la
sospensione della procedura esecutiva relativa alla riscossione di imposte sui redditi, il Pretore di Saronno, con ordinanza
emessa in data 28 marzo
che il giudice a quo argomenta nel senso della
mancanza di una effettiva tutela nei confronti del provvedimento
dell'Intendente di Finanza reso a seguito di ricorso avverso gli atti esecutivi
dell'esattore;
che l'esperibilità dei
rimedi propri della giurisdizione amministrativa, affermata da questa Corte con
sentenza n. 67
del 1974, secondo il Pretore, troverebbe pur sempre un limite nella
mancanza di una norma che esplicitamente attribuisca tale competenza al giudice
amministrativo, il quale avrebbe giurisdizione soltanto per gli interessi
legittimi e non per i diritti soggettivi, come quelli ravvisabili nella specie;
che il giudice a quo ha tuttavia sospeso la
procedura esecutiva rilevando come l'opposta soluzione <equivarrebbe a
vanificare un'eventuale pronuncia della Corte costituzionale> e ritenendo
<che il diritto alla tutela cautelare [...] debba essere comunque (ed
eccezionalmente) garantito> in attesa della decisione sulla medesima
questione in precedenza sollevata;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
declaratoria d'inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza.
Considerato che le proposte questioni sono
sostanzialmente coincidenti con quelle già decise da questa Corte con le sentenze n. 87 del
1962, n. 67
del 1974 e n.
63 del 1982;
che le prime due decisioni citate, rese in
riferimento alla normativa vigente anteriormente all'introduzione
dell'impugnata disposizione, hanno sottolineato, rispettivamente, la
peculiarità dell'esecuzione esattoriale ed il preminente interesse alla
sollecita riscossione delle imposte;
che, con la pronuncia da ultimo citata, questa
Corte ha escluso la fondatezza di analoghe questioni osservando come contro gli
atti esecutivi il contribuente sia tutelato, oltreché dal potere di sospensione
attribuito all'Intendente di Finanza e dalla iscrizione a ruolo soltanto
parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche attraverso
l'eventuale decisione favorevole delle commissioni tributarie e la successiva
reintegrazione del suo patrimonio;
che il giudice rimettente non prospetta profili
ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati, ad eccezione delle
considerazioni attinenti ai rimedi esperibili avverso il provvedimento
dell'Intendente di Finanza;
che, peraltro, tale problematica non e rilevante
nel giudizio in corso dinanzi al giudice a quo, direttamente adito per la
sospensione della procedura esecutiva, misura cautelare, oltretutto, concessa
contestualmente all'ordinanza di rimessione;
che, in conclusione, la questione é
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 54, commi primo e secondo, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (<Disposizioni sulla riscossione delle imposte
dirette>), sollevata, in relazione all'art. 24 della Costituzione, dal
Pretore di Saronno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.
Francesco SAJA - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 26/07/88.