Ordinanza n. 914 del 1988

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ORDINANZA N.914

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (<Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede>), e del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 (<Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche>), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1987 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Rizzo Franco ed altra e il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima Serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l' 11 giugno 1987 nel procedimento civile promosso contro il Ministero della pubblica istruzione dai genitori di un minore che, all'atto dell'iscrizione presso un liceo statale di Milano, aveva scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, esercitando il diritto attribuitogli dall'art. 9, secondo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 121, il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 19 e 33, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, e del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, per la parte in cui, <a fronte di una completa ed esauriente disciplina dell'organizzazione dei corsi di insegnamento della religione cattolica>, avrebbero lasciato un <vuoto normativo> circa le <modalità di adempimento di quel paritario obbligo che la scuola ha nei confronti dei soggetti che, esercitando una facoltà incomprimibile e insuscettibile di essere condizionata anche indirettamente da scelte discrezionali della P. A., hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento cattolico>;

che tale vuoto, peraltro, non viene colmato da quegli atti di normazione secondaria (cioè dalle circolari 128, 129, 130 e 131 del 3 maggio 1986, nonché dalla circolare n. 302 del 29 ottobre 1986), con cui il Ministero della pubblica istruzione ha tentato inutilmente di porre rimedio alle suddette lacune;

che é intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, sostenendo l'inammissibilità e, comunque, la manifesta infondatezza della questione sollevata, in quanto, posto che la rimozione dall'ordinamento delle norme denunciate implicherebbe il venir meno dell'esigenza di non discriminazione tra <avvalenti> e <non avvalenti>, l'accoglimento del l'eccezione di incostituzionalità <farebbe cadere proprio quella esigenza di non discriminazione, in ragione della quale il giudice a quo solleva gli odierni dubbi>;

che l'Avvocatura osserva inoltre come il principio della non discriminazione tra <avvalente> e <non avvalente> di cui all'art. 9 della legge n. 121 del 1985, <implica, come corollario, che lo Stato si periti, da un lato, di organizzare l'insegnamento della religione cattolica in modo coerente con gli impegni assunti con l'altra parte e, in parallelo, adegui opportunamente la propria organizzazione affinché sia evitata qualunque discriminazione> in danno dei non avvalenti;

Considerato che nel giudizio a quo la parte attrice ha richiesto in via d'urgenza una serie di provvedimenti, concretantisi in ordini aventi ad oggetto un facere specifico, da impartirsi alla pubblica Amministrazione;

che la domanda é stata respinta dal giudice istruttore con motivazioni, concernenti il difetto di giurisdizione, che il collegio rimettente espressamente dichiara di condividere, riferendosi ai limiti dell'intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria nei confronti della pubblica Amministrazione;

che nel merito la parte ha precisato conclusioni di identico contenuto, oltre ad una richiesta risarcitoria in relazione alla quale il giudice a quo ha omesso di motivare circa la rilevanza della proposta questione;

che, peraltro, quest'ultima si risolve in una generalizzata censura delle carenze organizzative conseguenti all'attuazione che le norme impugnate avrebbero ricevuto da una serie di disposizioni amministrative; che l'apprezzamento di situazioni contingenti - anche se per più versi criticabili - venutesi a creare nella fase di prima applicazione della normativa, non può essere compiuto nel giudizio di costituzionalità, ove le asserite disparità siano, come nella specie, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali o addirittura alle concrete scelte tecniche di chi é tenuto a darvi esecuzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (<Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede>), e del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 (<Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche>), sollevata, in relazione agli artt 3, 19 e 33, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.