ORDINANZA N.914
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (<Ratifica ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18
febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11
febbraio 1929, tra
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 luglio
1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che, con ordinanza emessa l' 11 giugno
1987 nel procedimento civile promosso contro il Ministero della pubblica
istruzione dai genitori di un minore che, all'atto dell'iscrizione presso un
liceo statale di Milano, aveva scelto di non avvalersi dell'insegnamento della
religione cattolica, esercitando il diritto attribuitogli dall'art. 9, secondo
comma, della legge 25 marzo 1985, n. 121, il Tribunale di Milano ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 19 e 33,
secondo comma, della Costituzione, dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo
1985, n. 121, e del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751,
per la parte in cui, <a fronte di una completa ed esauriente disciplina
dell'organizzazione dei corsi di insegnamento della religione cattolica>,
avrebbero lasciato un <vuoto normativo> circa le <modalità di
adempimento di quel paritario obbligo che la scuola ha nei confronti dei soggetti
che, esercitando una facoltà incomprimibile e insuscettibile di essere
condizionata anche indirettamente da scelte discrezionali della P. A., hanno
scelto di non avvalersi dell'insegnamento cattolico>;
che tale vuoto, peraltro, non viene colmato da
quegli atti di normazione secondaria (cioè dalle
circolari 128, 129, 130 e 131 del 3 maggio 1986, nonché dalla circolare n. 302
del 29 ottobre 1986), con cui il Ministero della pubblica istruzione ha tentato
inutilmente di porre rimedio alle suddette lacune;
che é intervenuto nel presente giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato, sostenendo l'inammissibilità e, comunque, la manifesta
infondatezza della questione sollevata, in quanto, posto che la rimozione
dall'ordinamento delle norme denunciate implicherebbe il venir meno
dell'esigenza di non discriminazione tra <avvalenti> e <non
avvalenti>, l'accoglimento del l'eccezione di incostituzionalità <farebbe
cadere proprio quella esigenza di non discriminazione, in ragione della quale
il giudice a quo solleva gli odierni dubbi>;
che l'Avvocatura osserva inoltre come il
principio della non discriminazione tra <avvalente> e <non
avvalente> di cui all'art. 9 della legge n. 121 del 1985, <implica, come
corollario, che lo Stato si periti, da un lato, di organizzare l'insegnamento
della religione cattolica in modo coerente con gli impegni assunti con l'altra
parte e, in parallelo, adegui opportunamente la propria organizzazione affinché
sia evitata qualunque discriminazione> in danno dei non avvalenti;
Considerato che nel giudizio a quo la parte
attrice ha richiesto in via d'urgenza una serie di provvedimenti, concretantisi in ordini aventi ad oggetto un facere specifico, da impartirsi alla pubblica Amministrazione;
che la domanda é stata respinta dal giudice
istruttore con motivazioni, concernenti il difetto di giurisdizione, che il
collegio rimettente espressamente dichiara di condividere, riferendosi ai
limiti dell'intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria nei confronti della
pubblica Amministrazione;
che nel merito la parte ha precisato conclusioni
di identico contenuto, oltre ad una richiesta risarcitoria in relazione alla
quale il giudice a quo ha omesso di motivare circa la rilevanza della proposta questione;
che, peraltro, quest'ultima si risolve in una
generalizzata censura delle carenze organizzative conseguenti all'attuazione
che le norme impugnate avrebbero ricevuto da una serie di disposizioni
amministrative; che l'apprezzamento di situazioni contingenti - anche se per
più versi criticabili - venutesi a creare nella fase di prima applicazione
della normativa, non può essere compiuto nel giudizio di costituzionalità, ove
le asserite disparità siano, come nella specie, ricollegabili all'incompletezza
delle ordinanze ministeriali o addirittura alle concrete scelte tecniche di chi
é tenuto a darvi esecuzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (<Ratifica ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18
febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11
febbraio 1929, tra
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.
Francesco SAJA - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 26/07/88.