Ordinanza n. 909 del 1988

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ORDINANZA N.909

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1987 dal Consiglio di Stato, Sezione VI giurisdizionale, sul ricorso proposto da Belli Floriana contro il Provveditorato agli Studi di Frosinone e il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Belli Floriana nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Consiglio di Stato, sez. VI, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, che consente, tra l'altro, l'immissione in ruolo ope legis, di cui all'art. 30 della citata legge n. 270 del 1982, degli <insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1979-80 o 1980-81, un corso completo di scuola popolare di tipo A), B), C) e C) speciale ed abbiano svolto un ulteriore corso completo di scuola popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel predetto sessennio per almeno 180 giorni>;

che, nel caso di specie, il giudice a quo deve giudicare su di un ricorso avverso la mancata immissione in ruolo di un'insegnante che aveva prestato servizio negli anni scolastici 1977-78 e 1978- 79, per l'intera durata del corso, nella scuola popolare e, negli anni 1980-81 ed 1981-82, quale supplente, nella scuola elementare statale, con valutazione dell'intero anno;

che, secondo quanto assunto nell'ordinanza di rimessione, la predetta insegnante sarebbe in possesso, sia pure con inversione temporale, dei requisiti necessari per l'immissione in ruolo ma non potrebbe ottenere siffatto beneficio a cagione dell'impossibilità d'interpretare estensivamente la disposizione impugnata, che riveste natura eccezionale;

che, sempre secondo l'ordinanza di rimessione, non vi sarebbero ragioni tali da giustificare il fatto che ai soggetti versanti nella situazione dell'insegnante ricorrente sia stato riservato un trattamento deteriore - e comunque diverso - rispetto a coloro che, con un anno di scuola popolare (nel 1979-80 o nel 1980-81) od un anno di scuola popolare o di supplenza nella scuola elementare durante il sessennio, sono posti in grado d'ottenere l'immissione in ruolo ex art. 30 legge n. 270 del 1982;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

che si é costituita in giudizio la sig.ra Belli Floriana, rappresentata e difesa dall'Avv. C. Biagini, chiedendo l'accoglimento della sollevata questione di costituzionalità;

Considerato che il d.l. 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246) all'art. 11, quarto comma, prevede, tra l'altro, che agli insegnanti che abbiano comunque svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 un anno di servizio nelle scuole elementari e che abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituti nel sessennio precedente alla data del 10 settembre 1982 si applichi l'art. 30 della legge n. 270 del 1982;

che, peraltro, l'art. 11, quinto comma, del d.l. n. 140 del 1988, aggiunge che gli anni di servizio richiesti dal quarto comma sono computati sulla base di centottanta giorni di servizio effettivo in ciascun anno ed é comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo;

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo affinché riesamini la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti del procedimento al Consiglio di Stato, sez. VI, per il riesame della rilevanza della questione sollevata con ordinanza 16 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 722/1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Renato DELL'ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.