Ordinanza n. 906 del 1988

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ORDINANZA N.906

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1987 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Martella Pietro e INAIL, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32/I ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Lecce, nel giudizio vertente tra Martella Pietro e l'INAIL, diretto al conseguimento di un aumento della rendita infortunistica già goduta, con ordinanza del 10 marzo 1987 (R.O. n. 306/87), debitamente pubblicata e comunicata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, I comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude la revisione della rendita allorché il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro risulti aggravato da inabilita sopravvenuta derivante da cause extralavorative, in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica rispetto a coloro ammessi a siffatta revisione per l'aggravamento che, a seguito di infortunio, si verifica relativamente alle menomazioni prodotte da malattia o altre cause preesistenti all'infortunio;

che l'INAIL, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l'infondatezza della questione nella considerazione che non sussiste l'indispensabile collegamento tra il peggioramento delle condizioni fisiche e l'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita, essendo, nel caso in esame, il peggioramento dovuto a causa autonoma sopravvenuta;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso anch'essa per l'infondatezza della questione per ragioni analoghe a quelle dell'Istituto;

considerato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai costante, l'evoluzione del danno infortunistico deve essere collegato al fatto lavorativo e le modificazioni devono essere l'effetto di fattori non estranei al processo causale aperto dal trauma infortunistico, mentre le cause sopravvenute, autonomamente efficienti a produrre il danno, non possono essere valutate perché al di fuori del rischio assicurato: in altri termini, anche le circostanze sopravvenute devono trovare la loro causa efficiente e non solo occasionale nella lesione infortunistica;

che colui che subisce un aggravamento del danno infortunistico, anche se sia stato affetto da causa patologica precedente all'infortunio, può chiedere ed ottenere la revisione della rendita sempre che l'aggravamento sia collegabile eziologicamente all'infortunio;

che, pertanto, la denunciata disparità di trattamento non sussiste e la questione sollevata é manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.