ORDINANZA N.904
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 140 cod. proc. civ., promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1986 dal Tribunale di Brescia - Sez.
Promiscua - nel procedimento civile vertente tra Ambrosetti
Bernardo ed altro, iscritta al n. 129 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18/I
ss. dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 19 marzo 1987 dal Tribunale di Brescia - Sez.
Promiscua - nel procedimento civile vertente tra Nicosìa Gaetano e
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno
1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Brescia, nel procedimento promosso da Ambrosetti Bernardo ed altri
contro
che l'Avvocatura Generale dello Stato,
intervenuta in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha
rilevato l'insussistenza della disparità di trattamento, essendo le modalità
identiche in riferimento al procedimento di
notificazione ed essendo consentito in entrambi i casi al destinatario di
prendere conoscenza dell'atto;
che lo stesso Tribunale di Brescia, nel
procedimento tra Nicosia Gaetano e S.n.c.
che i due giudizi, siccome prospettano identica
questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;
considerato che non sussiste la denunciata
disparità di trattamento;
che, invero, una volta realizzata la
fondamentale esigenza dell'immissione della copia dell'atto da notificare nella
sfera di disponibilità del destinatario - esigenza certamente soddisfatta
dall'art. 140 cod. proc. civ.
con l'affissione dell'avviso di deposito -
l'adozione di ulteriori correttivi in senso garantista della disciplina in subiecta materia resta riservata alle scelte discrezionali
del legislatore, in relazione a situazioni di volta in
volta differenti, in presenza delle quali, pertanto, il parametro
costituzionale di cui all'art. 3 Cost. é inesattamente invocato;
che, in particolare, la mancanza di omogeneità
tra la situazione disciplinata dal codice di rito e quella di cui alla legge n.
890 del 1982 risulta dalla considerazione che, nell'ipotesi di notificazione
eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., l'ufficiale giudiziario
affigge alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario avviso
dell'eseguito deposito della copia dell'atto nella Casa comunale; avviso che,
ai sensi dell'art. 48 disp. att. cod. proc. civ.,
deve contenere elementi essenziali di identificazione dell'atto da notificare,
quali il nome del richiedente la notifica, l'indicazione della natura dell'atto
e quella del giudice che ha emesso il provvedimento notificato o davanti al
quale si deve comparire, con la menzione della relativa data;
che siffatte indicazioni non possono,
ovviamente, essere contenute nell'analogo avviso da rilasciarsi dall'agente
postale ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 890 del
che ciò spiega ragionevolmente come nel secondo
caso la presunzione di conoscenza dell'atto sia differita al compimento di un
congruo lasso di tempo (10 gg.) entro cui può ritenersi che il destinatario,
facendo uso di normale diligenza, acquisti quegli elementi di conoscenza il cui
apprendimento, nel caso di notifica ex art. 140 cod. proc. civ., e
adeguatamente garantito dal contenuto dell'avviso di deposito;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 140 cod. proc. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., dal Tribunale di Brescia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 26/07/88.