Ordinanza n. 894 del 1988

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ORDINANZA N.894

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dei dd.P.R. 18 dicembre 1952, nn. 3270 (Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sez. speciale per la riforma fondiaria -di terreni di proprietà di Pellicano Pierdomenico fu Francesco Maria, nei comuni di Gioiosa Ionica-Reggio Calabria-) e n. 3271 (Trasferimento all' Opera per la valorizzazione della Sila- Sez. speciale per la riforma agraria- di terreni di proprietà di Pellicano Pierdomenico fu Francesco Maria, siti nel comune di Roccella Ionica-Reggio Calabria -), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1982 dal Tribunale di Locri nel procedimento civile vertente tra Pellicano Pierdomenico e Opera Valorizzazione Sila, iscritta al n. 915 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, con ordinanza del 13 luglio 1982, il Tribunale di Locri, nel procedimento civile tra Pellicano Pierdomenico e l'Opera Valorizzazione Sila, ha sollevato, in base all'art. 134 Cost., questione di legittimità costituzionale dei dd.P.R. 18 dicembre 1952, nn. 3270 e 3271, per ipotesi di eccesso nell'esercizio della funzione legislativa delegata, rispetto al l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

considerato che l'ordinanza é stata già sottoposta all'esame di questa Corte che, con ordinanza n. 308/86, ha disposto la sospensione del giudizio al fine di verificare la sussistenza del requisito della rilevanza della questione;

che dagli accertamenti disposti al riguardo non sono emersi elementi utili al fine di cui sopra, mentre l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione circa la rilevanza della questione, la quale appare, pertanto, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei dd.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3270 (Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sez. speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pellicano Pierdomenico fu Francesco Maria, nei comuni di Gioiosa Ionica e Marina di Gioiosa Ionica - Reggio Calabria -) e n. 3271 (Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sez. speciale per la riforma agraria-di terreni di proprietà di Pellicano Pierdomenico fu Francesco Maria, siti nel comune di Roccella Ionica - Reggio Calabria -), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dal Tribunale di Locri con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.