Ordinanza n. 890 del 1988

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ORDINANZA N.890

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 412 c.p.m.p. promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1987 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Papisca Antonietta, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 prima ss. dell'anno 1987;

visto l'atto di costituzione di Papisca Antonietta, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 412 c.p.m.p. nella parte in cui detta norma non consente agli eredi del militare che, avendo già ottenuto la riabilitazione ordinaria, sia deceduto prima di chiedere quella militare, di agire in sua vece per lo stesso scopo.

Considerato che a questa Corte si chiede in tal modo di rifondare ex-novo una disciplina della riabilitazione militare, oggetto di scelte ampiamente discrezionali del legislatore, denunziandosi per di più una norma che é estranea al tema del giudizio, poiché concerne semplicemente la facoltà del P.G. di chiedere la riabilitazione di ufficio e non la titolarità del diritto alla riabilitazione che non spetta nemmeno agli eredi del condannato comune (cfr. art. 44 disp. att. c.p.p.);

che quindi la questione é manifestamente inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 412 c.p.m.p., promossa dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Ettore GALLO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.