Sentenza n. 883 del 1988

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SENTENZA N.883

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 9 aprile 1987, n. 224 recante <Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unita sanitarie locali>, pro mosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificato il 17 aprile 1987, depositato in cancelleria il 24 aprile 1987 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1987.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il ricorrente.

 

Considerato in diritto

 

1.- Oggetto della impugnativa da parte del Commissario dello Stato per la regione siciliana sono gli artt. 2, 3, 5, quinto comma e 7, secondo comma, della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 aprile 1987, recante <Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unita sanitarie locali>, di cui viene denunciata l'illegittimità costituzionale alla stregua dell'art. 17 lett. b) dello Statuto speciale e dell'art. 97, comma primo, della Costituzione.

2. - La legge comprendente le disposizioni censurate, promulgata con la data del 27 maggio 1987, n. 32, e stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 30 maggio 1987, n. 22, nella quale e anche pubblicata la legge 27 maggio 1987, n. 33, recante il titolo: <Modifiche alla legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unita sanitarie locali> .

Orbene, la legge n. 33 citata, dispone all'art. 1 che <Alla legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unita sanitarie locali, sono apportate le seguenti modifiche: sono soppressi l'art. 2, l'art. 3, le parole <prescindendo dai limiti di eta6 contenute nel quinto comma dell'art. 5, nonché il secondo comma dell'art. 7>.

Con l'esplicita abrogazione contenuta nell'art. 1 della legge n. 33 sono perciò venute meno tutte le norme e le disposizioni contenute nella coeva legge n. 32 che avevano costituito oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato, le quali non hanno potuto esplicare alcuna efficacia dal momento che la legge che le abrogava e stata pubblicata nel medesimo numero della Gazzetta ufficiale, ed é entrata in vigore nello stesso giorno previsto per l'inizio della loro vigenza.

In ordine alla proposta impugnativa deve perciò essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.