Sentenza n. 879 del 1988

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SENTENZA N.879

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lombardia 27 marzo 1985 n. 22 (Interpretazione autentica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984 n. 60), dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984 n. 60 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale) e dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1982 n. 29 (Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi n. 386/74, n. 349/77 e n. 833/78 e del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e della legge n. 641//78), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1987 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da Stizzi Silvio contro la Regione Lombardia ed altro, iscritta al n. 852 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 prima s.s. dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

 

Considerato in diritto

 

1.- E’ opportuno chiarire subito un manifesto equivoco dell'ordinanza. Si afferma, infatti, che la questione di legittimità costituzionale si pone innanzitutto nei confronti del primo e del terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 22 del 1985. Ora, sta bene per il terzo comma, su cui sarà detto fra poco: ma l'impugnazione del primo comma non é comprensibile, se non appunto come frutto di equivoco.

Come si é ricordato nella narrativa di fatto, il primo comma della citata legge avverte che la dove l'art. 36, quarto comma, lett. A, punto A/1 della l.r. 29 novembre 1984 n. 60 dispone che, per la formulazione della graduatoria del concorso in parola, si debbano assegnare punti 1,5 per ogni anno di servizio nell'ottavo livello funzionale, si deve intendere nel senso che, per il periodo successivo al 31 dicembre 1982, si valuta il servizio di ruolo nella prima qualifica funzionale dirigenziale, in relazione alla corrispondenza stabilita dal primo comma dell'art. 34 stessa legge.

Ebbene, si tratta evidentemente di una disposizione per tutti coloro che, come il ricorrente, a far epoca dal 1° gennaio 1983, erano stati collocati d'ufficio nei ruoli della prima qualifica funzionale dirigenziale. Se si fosse data un'interpretazione letterale al punto A/1 del terzo comma dell'art. 36 della legge, lo Stizzi e i suoi colleghi avrebbero potuto ottenere un punteggio limitatamente al periodo di ruolo trascorso nell'ottavo livello funzionale, e cioè fino al 31 dicembre 1982. Nulla avrebbero potuto conseguire per il periodo successivo perché dal 1° gennaio 1983 non appartenevano più a quel livello funzionale ma bensì alla prima qualifica funzionale dirigenziale. Per eliminare ogni possibilità di dubbio, la legge interpretativa chiarisce che anche per il periodo successivo dev' essere assegnato un punteggio, valutandosi a tal fine il periodo trascorso nella prima qualifica funzionale dirigenziale. Poiché, pertanto, in ordine a questo punto viene a mancare ogni rilevanza in quanto, non sorgendo alcun problema, il giudice a quo ha la possibilità di decidere senza alcun intervento della Corte, la questione va per questa parte dichiarata inammissibile.

2.- Ma inammissibile é anche la questione concernente la norma che esclude la valutabilità del periodo di servizio di ruolo prestato presso l'Amministrazione di provenienza. Questa Corte, infatti, accogliendo l'identica questione sollevata dallo stesso giudice a quo con precedenti ordinanze, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, quarto comma, lettera A, della legge della Regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, proprio in quanto esclude qualsiasi valutazione dei servizi di ruolo prestati alle dipendenze di altri enti pubblici, compreso lo Stato (sentenza 11/24 marzo 1988 n. 331).

Con l'ordinanza in esame é stato, però, anche impugnato, per le stesse ragioni, il comma terzo dell'art. 2 della l.r. 28 giugno 1982 n. 29, secondo cui i servizi prestati nell'Amministrazione di provenienza e presso la stessa Regione, anteriormente all'inquadramento nei ruoli regionali (1-2-1981), sono considerati come prestati alle dipendenze organiche della Regione <ai soli fini dell'ammissione ai concorsi indetti dalla Regione>.

E, in prima approssimazione, poteva sembrare che fra la norma dichiarata illegittima e questa della legge n. 29 del 1982 sussistesse una qualche relazione di consequenzialità: e ciò in quanto all'esclusione della valutazione dei servizi precedenti per ogni altro fine (che non fosse quello dell'ammissione ai concorsi regionali) sembrava corrispondere la totale esclusione di ogni valutazione ai fini della formazione della graduatoria, statuita appunto dal quarto comma, lett. A, dell'art. 36 della l.r. n. 60 del 1984.

Senonché, meglio considerato il rapporto fra le due disposizioni, specie dopo la declaratoria di parziale illegittimità di quest'ultima norma, l'impugnato comma terzo dell'art. 2 della l.r. n. 29 del 1982 non sembra viziato da analoga illegittimità.

Mentre con quest'ultima disposizione, infatti, la legge ammette che si debbano integralmente valutare i servizi precedenti come se fossero stati prestati alle dipendenze organiche della Regione, senza nemmeno distinguere fra servizi di ruolo e servizi di precariato (così introducendo una disposizione di massimo favore, che perciò la legge limita <ai soli fini dell'ammissione ai concorsi regionali>), con la disposizione dichiarata parzialmente illegittima si disciplinava, invece, un profilo del tutto diverso.

Con questa, infatti, si stabiliva la valutazione da assegnare al servizio <di ruolo>, nelle varie qualifiche, ai fini della formazione della graduatoria del concorso. E poiché veniva esclusa qualsiasi valutazione del servizio di ruolo prestato nella precedente Amministrazione, la Corte ne ha per questa parte dichiarata l'illegittimità, rendendo così perfettamente compatibili, a questo punto, le due disposizioni.

Rientra, infatti, nei principi dell'ordinamento che il servizio prestato presso altra Amministrazione, possa essere diversamente valutato a seconda delle finalità cui la valutazione e ispirata: ciò che, invece, non e costituzionalmente ammissibile e che al servizio di ruolo prestato presso altra Amministrazione sia negata una qualsiasi valutazione.

Così intesa, pertanto, perde di fondamento la censura mossa all'art. 2, comma terzo, della l.r. 28 giugno 1982 n. 29.

3.- E' invece fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, lett. b) della legge regionale interpretativa 27 marzo 1985 n. 22, che vincola l'interpretazione dell'art. 36, comma quarto, lett. C/3 della l.r. 29 novembre 1984 n. 60 stabilendo che nell'espressione <analoghi>, riferita ai centri regionali di formazione professionale, si debbano considerare esclusivamente i centri e le scuole della Regione.

Non sussiste, infatti, alcuna razionalità nell'usare un diverso e deteriore trattamento a coloro che sono stati comandati dalla Regione a coordinare centri di formazione professionale organizzati a livello comunale, rispetto a coloro che hanno espletato le stesse funzioni negli analoghi centri organizzati a livello regionale.

Si tratta di esperienze di lavoro perfettamente assimilabili perché concernono istituti tutti diretti a formare la professionalità, ed il fatto che l'uno sia organizzato a livello diverso da quello regionale non può comportare differenza tale da escludere la valutazione di un servizio che il dipendente ha coordinato dietro comando della Regione.

In proposito, del resto, e rimasta eloquentemente senza seguito la riserva espressa dalla Regione nell'atto d'intervento, secondo cui avrebbe documentato <nel prosieguo del giudizio l'assoluta peculiarità dell'esperienza regionale, con riferimento al tema specifico della formazione professionale>.

Limitando a quelle prestate presso i centri di formazione professionale organizzati a livello regionale la valutazione delle funzioni dirigenziali, la legge de qua ha compiuto una scelta palesemente arbitraria violando il principio di ragionevolezza che la Corte costantemente evince ex art. 3 Cost.

La rilevata violazione rende superfluo l'esame degli altri profili denunziati.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, lett. b) della legge interpretativa della Regione Lombardia 27 marzo 1985 n. 22 nella parte in cui, vincolando l'interpretazione dell'art. 36, comma quarto, lett. C/3 della l.r. 29 novembre 1984 n. 60 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale) stabilisce che nell'espressione <analoghi>, riferita ai centri regionali di formazione professionale, si debbano considerare esclusivamente i centri e le scuole della Regione, e non anche quelli organizzati a livello comunale.

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge Regione Lombardia 28 giugno 1982, n. 29 (Inquadramento del personale comandato e del personale messo a disposizione) sollevata dal T.A.R. della Lombardia con ordinanza 29 febbraio 1987, con riferimento agli art.li 3, 4, 5, 97 e 117 Cost.

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, quarto comma, lettera A, della legge Regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, sollevata dal T.A.R. della Lombardia con la stessa ordinanza, con riferimento agli stessi parametri.

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, quarto comma, lettera A, punto A/1 della legge Regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, sollevata dal T.A.R. della Lombardia con la predetta ordinanza, sempre in riferimento ai parametri indicati.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Ettore GALLO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.