Ordinanza n. 870 del 1988

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ORDINANZA N.870

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata sul ricorso proposto da Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro di Tolentino, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43/1a s.s. dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata, sul ricorso proposto da Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro di Tolentino, e stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nella parte in cui, <pur prevedendo la solidarietà passiva quanto all'imposta di registro, non consente al coobbligato che non sia insorto avverso l'accertamento di rettifica pur a lui notificato, di avvalersi del giudicato più favorevole formatosi in capo al condebitore che abbia esperito gli opportuni mezzi di impugnazione>, per contrasto con gli artt. 53 e 97 Cost.

Considerato che la questione si appalesa in termini sostanzialmente analoghi ad altra (pure coinvolgente l'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634) già dichiarata manifestamente infondata: l'applicabilità all'obbligazione solidale tributaria dei principi di cui all'art. 1306, secondo comma, c.c. priva l'impugnata normativa di censure d'incostituzionalità nei termini prospettati (ord. n. 544 del 1987);

che, non sussistendo ragioni idonee a modificare quanto già deciso, va dichiarata la manifesta infondatezza anche della presente questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 97 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/07/88.

 

Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.