Ordinanza n. 866 del 1988

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ORDINANZA N.866

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti) e dell'art. 2, comma secondo del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale) convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, promossi con n. 2 ordinanze emesse dal Pretore di Parma in data 13 maggio 1986, nel procedimento civile vertente tra Ferrari Carletto ed INPS, iscritta al n. 702 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, la s. s., dell'anno 1986 ed in data 29 ottobre 1986, nel procedimento civile vertente tra Pellizza Icilio ed altri ed INPS, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1 a S.S. s dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Guerci Guido nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Pretore di Parma, con due ordinanze in data 13 maggio 1986 (r.o. 702/1986) e, in data 29 ottobre 1986 (r.o. 365/1987) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 e dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il contributo aggiuntivo aziendale (a percentuale) dovuto da artigiani e da esercenti attività commerciali per l'assistenza malattia e per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (gestione speciale) sia commisurato al <reddito d'impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF>, anziché al <reddito dell'impresa>, come derivante cioè dall'attività (di impresa) tutelata che ha dato titolo alle assicurazioni sociali obbligatorie;

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate contrastano con l'art. 3 Cost., in quanto il sistema contributivo delle assicurazioni sociali e ancora caratterizzato dalla determinazione e commisurazione dell'onere sociale al reddito di categoria, derivante cioè dall'esercizio dell'attività protetta: sicché, se il legislatore, nel determinare il criterio di contribuzione aggiuntiva, ha inteso riferirsi al reddito fiscale di impresa e non solo al reddito derivante dall'attività tutelata, si verrebbe a spezzare quel nesso inscindibile fra contribuzione e attività di categoria, che da titolo all'assicurazione sociale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei predetti giudizi per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata;

che nel primo giudizio (r.o. 702/1986) si é costituito l'INPS, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, e nel secondo giudizio (r.o. 365/1987) si é costituita la parte privata concludendo per la fondatezza della questione;

considerato che i giudizi suindicati, coinvolgendo la medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che successivamente alla pronuncia delle predette ordinanze e intervenuto il d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.) convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, il quale all'art. 6, comma 27, ha stabilito che <Per reddito d'impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, s'intende il reddito d'impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi>.

che, poiché spetta all'interprete stabilire se tale nuova disposizione spieghi effetti su quelle impugnate, occorre rimettere gli atti al giudice a quo affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata in relazione allo jus superveniens.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Parma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/07/88.

 

Francesco SAJA - Ugo SPAGNOLI

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.