Ordinanza n. 859 del 1988

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ORDINANZA N.859

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto dalla S.p.a. S.N.A.M. contro C.I.P. ed altri, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32/I ss. dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. S.N.A.M. e della S.p.a Vincenzo Mason e C. ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, con ordinanza del 23 ottobre 1985 emessa nel procedimento promosso dalla s.p.a. SNAM contro il Comitato Interministeriale Prezzi e nei confronti della s.p.a. Vincenzo Nason e C. - Fabbrica vetri e cristallerie, della Mazzega s.a.s. e della Sangemini s.p.a., con l'intervento della Sezione dell'Industria del vetro dell'associazione degli industriali della provincia di Venezia, per ottenere l'annullamento del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 14/1985 del 7 marzo 1985, ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dell'art. 19 della legge 29 novembre 1984 n. 798, il quale dispone che il prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unita produttive artigianali ed industriali vetrarie site nell'isola di Murano debba essere determinato dal Comitato Interministeriale Prezzi in misura non superiore al 60% di quello fissato sulla base nazionale;

che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata, prevedendo un trattamento di favore a vantaggio di tutti gli operatori vetrari dell'isola senza operare alcuna distinzione tra di essi, in ragione delle loro differenti potenzialità economiche ed organizzative, riserverebbe un identico trattamento a situazioni diseguali e produrrebbe perciò un effetto sperequativo in contrasto con l'art. 3 Cost.;

che la previsione di un prezzo ridotto per le sole forniture industriali alle imprese vetrarie di Murano importerebbe violazione dell'art. 41 Cost. in quanto tratterebbesi di imposizione autoritativa di un prezzo inferiore ai costi, con esclusione, in danno delle imprese erogatrici del metano, di un margine di utile;

che, infine, risulterebbe violato anche l'art. 42 Cost. in quanto si verificherebbe una espropriazione senza indennizzo;

che si sono costituite in giudizio, sostenendo l'infondatezza della sollevata questione di costituzionalità, la s.p.a. Vincenzo Nason e C. Fabbrica vetri e cristallerie, la s.a.s. A.V. Mazzega Vetri d'arte, la s.r.l. Carlo Moretti, la s.r.l. Effetre Murano, la s.r.l. Ferro e Lazzarini, la s.p.a. Salviati e C., la s.r.l. Barovier e Toso Vetrerie Artistiche Riunite, la s.r.l. Formia di Mian Alfio e C. e la s.p.a. Venini, tutte imprese operanti nell'isola di Murano ed utenti della s.p.a. SNAM;

che si é altresì costituita la s.p.a. SNAM, svolgendo considerazioni adesive all'ordinanza di rimessione;

Considerato che la riduzione del prezzo del gas metano, prevista dall'art. 19 della legge 29 novembre 1984 n. 798, e misura finalizzata al sostegno dell'intera industria vetraria di Murano che - nell'ambito di un discrezionale apprezzamento del legislatore - é stata ritenuta bisognosa e meritevole, nel suo complesso, di un intervento di supporto economico;

che é, pertanto, soluzione razionale e non generatrice di diseguaglianze che lo sgravio del costo del metano per forniture industriali sia stato predisposto a favore di una intera categoria di imprese-le unita produttive artigianali ed industriali vetrarie di Murano - considerate, in ragione della loro storia, del valore della loro produzione e delle tecniche in esse impiegate come un patrimonio degno di salvaguardia complessiva;

che l'area dei soggetti economici destinatari della normativa di favore, pur non subendo, come si e detto, interne differenziazioni, resta comunque assai ristretta e rigorosamente delimitata in termini produttivi e geografici, di talché e da escludere che la riduzione del prezzo del metano fornito al l'industria vetraria muranese implichi la lesione della libertà di iniziativa economica delle imprese erogatrici che hanno di fronte a se un mercato di grandissime dimensioni all'interno del quale ben possono realizzarsi tutte le compensazioni, eventualmente necessarie, per la ricostituzione di utili di impresa;

che é palesemente inconferente il richiamo contenuto nel l'ordinanza di rimessione alla tutela costituzionale del diritto di proprietà nei confronti delle espropriazioni senza indennizzo perché l'istituzione di limiti ai prezzi di vendita di beni prodotti dalle imprese non e di regola riconducibile al fenomeno espropriativo ed alle disposizioni per esso dettate dalla Costituzione, ma va ricollegato alla norma costituzionale in tema di libertà di iniziativa economica privata che, come si e in precedenza detto, non é stata violata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 29 novembre 1984 n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III, con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.