Ordinanza n. 857 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.857

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 432, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1986 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Bologna - sul ricorso proposto da Amorosa Michele ed altri contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altra, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/I ss. dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione di Amorosa Michele ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, con ordinanza del 22 gennaio 1986 (pervenuta alla Corte il 9 aprile 1987), ha denunciato - per sospetto contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - l'art. 11 della l. 6 agosto 1981, n. 432 (di conversione del d.l. n. 283 del 1981, concernente copertura finanziaria del d.P.R. di attuazione degli accordi triennali relativi al personale civile dei Ministeri), nella parte in cui esclude che l'assegno personale pensionabile del l5%, ivi previsto in favore dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, sia estensibile ai professori universitari (dell'ultima classe di stipendio);

che, nel giudizio dinanzi alla Corte, si sono costituite le parti private ed e altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che, a fondamento della sollevata questione di legittimità, il giudice a quo richiama la precedente sentenza della Corte n. 219 del 1975, che ha riconosciuto alle due categorie, dei dirigenti e dei docenti universitari, una identica potenzialità di sviluppo di carriera sfociante nel medesimo tetto retributivo;

che, peraltro, la stessa indicata decisione ha pure precisato (e la successiva sentenza n. 80 del 1987 ha poi ribadito) che, entro il limite indicato, resta, comunque, <riservata alla discrezionalità del legislatore la ristrutturazione delle carriere dei funzionari direttivi e degli stessi docenti universitari>, per cui non é necessario che ogni singolo provvedimento destinato agli uni debba essere esteso anche agli altri;

che, nell'ambito appunto di tale discrezionalità (di cui il legislatore già si é avvalso per ristrutturare la carriera dei professori universitari con il d.P.R. n. 382 del 1980 e successivi provvedimenti) certamente si colloca anche l'intervento operato con la norma impugnata, nella logica di corresponsione di un acconto sui futuri miglioramenti derivanti dall'attuando parallelo riassetto della dirigenza;

che, comunque, anche per la durata temporale della fruizione dell'assegno in parola non può dirsi introdotta alcuna stabile differenziazione fra il trattamento economico dei dirigenti e dei docenti universitari;

che, pertanto, l'odierna questione é manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 432, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal T.A.R. per l'Emilia Romagna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.