Ordinanza n. 854 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.854

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria-), e 2033 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1986 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Tornabene Alfredo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/I ss. dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, - il Pretore di Torino - in un giudizio nel quale si discuteva della validità di un provvedimento INPS di recupero di quote aggiuntive di pensione, erroneamente erogate dopo la correlativa abolizione con legge n. 843 del 1978-ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, 19, legge 1978 cit. e 2033 cod. civ. <nella parte in cui consentono all'INPS, nei confronti di pubblici dipendenti in quiescenza che fruiscono anche di un trattamento pensionistico INPS, di procedere alla ripetizione delle somme non più dovute a seguito di fatti sopravvenuti>;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, si é costituito l'INPS che si e rimesso alla giustizia della Corte; che e altresì intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

considerato che oggetto della censura (al di la della contestuale evocazione degli artt. 19, legge n. 843/1978 e 2033 cod. civ., come norme di mero riferimento) e propriamente l'art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924, che prevede l'irripetibilità delle assegnazioni indebite di pensione, in quanto (come si assume) unicamente dipendenti da errori materiali di liquidazione e non anche da fatti sopravvenuti;

che, peraltro, la suddetta disposizione - come si desume anche dalla intitolazione del decreto che la contiene (<Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. n. 3814 del 1923, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria I.V.S.>) - ha natura regolamentare e, quindi, per la conseguente carenza di forza di legge, si sottrae al sindacato di costituzionalità (cfr., da ultimo, ord. n. 50/1987);

che, pertanto, la proposta questione é manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), 19, legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria - ), e 2033 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.