Ordinanza n. 848 del 1988

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ORDINANZA N.848

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 4, 5, lett. a, e 7, lett. a, della legge 13 marzo 1958, n. 365 (Opera Nazionale per gli orfani di guerra), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1983 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da De Barbieri Angela Teresa contro il Ministero della P.I. ed altri, iscritta al n. 841 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con ordinanza in data 23 giugno 1983, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 4, 5, lett. a, e 7, lett. a, della legge 13 marzo 1958, n. 365, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., limitano la nozione di orfano di guerra ai soli soggetti minorenni;

che oggetto del giudizio a quo era la sussistenza del diritto di una dipendente statale al collocamento a riposo anticipato, con i benefici di cui alla legge n. 336/70, per essere essa iscritta negli elenchi degli orfani di guerra; diritto disconosciuto dalla competente autorità amministrativa in base al rilievo che l'interessata era maggiorenne all'epoca della morte del genitore;

che, ad avviso del giudice a quo, le censurate disposizioni consentono di enucleare una nozione di orfano di guerra, riferibile, in via generale, esclusivamente ai soggetti minorenni all'epoca del decesso del genitore (il che appare, secondo lo stesso giudice, di per se contrastante col principio di eguaglianza, non ravvisandosi sostanziali differenze fra la posizione di tali soggetti e quella di coloro che, alla stessa epoca, avevano raggiunto la maggiore età, presi anch'essi in considerazione dalla legge n. 365/58, ma al fine dell'attribuzione di più limitati benefici);

considerato che, peraltro, il giudice remittente aggiunge a tali rilievi che la legge n. 336/70, nel prevedere l'applicabilità dei benefici in essa apprestati agli orfani di guerra, non distingue in modo alcuno fra maggiorenni e minorenni; e che tale legge, per ambito di applicazione, soggetti destinatari, ratio ispiratrice e specificità di materia, risulta essenzialmente diversa da quella del 1958, contenente la censurata nozione limitativa del concetto di orfano: ciò con la duplice conseguenza che, da un lato, alla legge più recente non potrebbe attribuirsi alcuna efficacia abrogativa di questa non recepita nozione e, dall'altro lato, <non potrebbe fondatamente sostenersi che, per interpretare la legge del 1970 occorra o si possa far riferimento alle norme della legge del 1958 e alla definizione che esse danno dell'orfano di guerra>;

che nonostante tale ultime considerazioni, il giudice a quo, individua, tuttavia, il pericolo che la legge del 1958, per i concetti in essa enunciati e per i principi in essa contenuti, possa influire sull'interpretazione della legge successiva, portando a restringere l'ambito di applicazione ai soli orfani di guerra minorenni, sebbene i benefici in tale ultima legge previsti siano dalla medesima dichiarati applicabili agli <orfani di guerra> indicati soltanto come tali, senza alcuna specificazione ulteriore;

che conseguentemente, la prospettazione della questione appare del tutto teorica, in quanto il giudice remittente non afferma di dover condividere quell'interpretazione delle norme della legge del 1970 (implicate dal thema decidendum) che, postulandone un, sia pure implicito, rinvio a quelle di cui alla legge del 1958, comporterebbe la necessaria pregiudizialità dell'avanzato dubbio di legittimità costituzionale delle censurate norme di tale ultima legge; e che, anzi, alla stregua di quanto sopra rilevato, nell'ordinanza di rimessione sembrerebbe perfino recepita l'opposta opzione ermeneutica;

che, pertanto, secondo l'esposta prospettazione, la questione appare manifestamente inammissibile, richiedendosi, in sostanza, a questa Corte la scelta di una delle possibili interpretazioni delle norme rilevanti ai fini della decisione del giudizio a quo, ciò che, invece, e compito del giudice remittente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 4, 5, lett. a, e 7, lett. a, della legge 13 marzo 1958, n. 365 (Opera Nazionale per gli orfani di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.