SENTENZA N.830
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi promossi con ricorsi della Regione
Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sardegna, notificati rispettivamente l'11
dicembre 1987 e il 16 dicembre 1987, depositati in cancelleria il 18 dicembre
1987 e il 4 gennaio 1988 ed iscritti ai nn. 25 del registro
ricorsi 1987 e al n. 1 del registro ricorsi 1988, per conflitti di attribuzione
sorti a seguito dei decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e
22 luglio 1987 n. 421 relativi alle istituzioni di riserve naturali <Foresta
di Tarvisio>) e <Monte Arcosu>.
Visti gli atti di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia e
della Regione Sardegna;
udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988
il Giudice relatore Francesco Saja;
uditi gli avvocati Gaspare Pacia
per
Considerato in diritto
1. - I due ricorsi in epigrafe, promossi per conflitto di attribuzioni
rispettivamente dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (reg. ord. n. 25 del 1987) e dalla
Regione Sardegna (n. 1 del 1988) hanno sostanzialmente il medesimo oggetto. I
relativi giudizi vanno perciò riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Con il primo di essi
L'impugnazione é fondata.
Già questa Corte ha esaminato analoga questione con sentenza n. 223 del
1984, in relazione ad un provvedimento del Ministero
dell'agricoltura e foreste, dichiarando non spettare allo Stato la
potestà di istituire la riserva naturale di popolamento animale della stessa
Foresta di Tarvisio.
In detta pronuncia
In relazione a tale norma
Lo Stato non muove alcun rilievo in ordine alla
ricordata decisione ma affida la sua difesa a due argomenti non dedotti nel
precedente giudizio.
Con il primo esso invoca l'art.
Lo Stato richiama, poi, il limite degli obblighi internazionali, che
legittimerebbe nella specie il suo intervento rispetto alle attribuzioni
regionali. Il richiamo concerne precisamente
Anzitutto non può omettersi di rilevare che tale convenzione, già in
vigore alla data della richiamata sentenza n. 223 del
1984, non venne affatto invocata dallo Stato nello
stesso giudizio. Comunque, la sussistenza dell'obbligo internazionale va
desunta non già genericamente, ma in base ad un rigoroso procedimento
ermeneutico, trattandosi di un limite alla generale competenza regionale nella
materia trasferita, per di più diretto ad alterare una ripartizione di poteri
stabilita con norme di rango costituzionale.
Il detto limite é perciò configurabile soltanto se la convenzione
internazionale imponga agli Stati contraenti una precisa e compiuta regola di
condotta di cui l'atto interno statale, che alteri la distribuzione di
competenze, costituisca il conseguente, necessario mezzo di adempimento.
Nella fattispecie, per contro,
Ora, é evidente che attraverso di tale regolamentazione
nazionale bene avrebbe potuto (e dovuto) trovare attuazione la ripartizione
delle attribuzioni prevista dalle norme interne di livello costituzionale,
salva, in caso di successiva e persistente inerzia delle regioni, la
sostituzione dello Stato, intesa ad evitare la responsabilità verso gli altri
Stati contraenti, gravante per principio a carico del medesimo.
Pertanto, il richiamo alla ricordata convenzione, non sembra pertinente.
3.-Neppure vale il richiamo alla direttiva del Consiglio delle Comunità
europee n. 79/409 in materia di protezione dell'avifauna (modificata in minima
parte con provvedimento della Commissione in data 25 luglio 1985), la quale
parimenti sussisteva già al momento della più volte
richiamata sent.
n. 223 del 1984.
Invero, la competenza per l'attuazione delle direttive comunitarie,
attribuita alle regioni, nelle materie ad esse riserva
te, dall'art. 6 d.P.R. n. 616 del 1977, può essere
derogata attraverso il potere sostitutivo dello Stato soltanto se le medesime
persistano nella loro inattività nonostante la sollecitazione ad adempiere e,
comunque, dopo che esse siano state sentite (cfr. al riguardo anche la recente sent. n. 304 del
1987).
Ora, nulla di ciò é avvenuto nel caso in esame, considerato che lo Stato
non ha rivolto alcuna sollecitazione alla Regione Friuli - Venezia Giulia, né
ha provveduto a sentirla, ma con il decreto impugnato
ha improvvisamente istituito la riserva in questione.
Peraltro va ricordato che da parte della Regione non vi
é stata inerzia nella tutela ambientale della zona in questione, risultando per
contro che essa si é ripetutamente attivata attraverso una vasta normazione (legge urbanistica n. 23 del 1968; leggi n. 11
del 1983, specificamente relativa ai parchi ed alla tutela ambientale; nn. 22 del 1982 e 14 del
4.-Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il ricorso
promosso dalla Regione Sardegna relativamente all'istituzione
della riserva naturale di Monte Arcosu, dato che lo
Stato formula le medesime doglianze.
I termini della questione, infatti, sono sostanzialmente analoghi, onde é
sufficiente richiamare gli argomenti già svolti sia in ordine
alla convenzione di Berna, sia rispetto alle direttive comunitarie.
Inoltre, sotto un profilo particolare, é da osservare che al Consiglio
regionale della Sardegna era stato già presentato dalla Giunta il disegno di
legge 3 maggio 1987 n. 376, relativo all'istituzione e alla gestione dei parchi
e delle riserve natura li, riguardante anche il territorio in questione:
conseguentemente l'improvviso intervento statale, che ha inciso sull'attività
regionale diretta al medesimo fine, rende ancor più evidente l'invasione di
competenza lamentata dalla ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
accoglie
i ricorsi indicati in epigrafe, rispettivamente proposti dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Sardegna, e dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione della riserva
naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio, nonché l'istituzione della
riserva naturale Foresta di Monte Arcosu;
conseguentemente annulla i decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429
e 22 luglio 1987 n. 421.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 05/07/88.
Francesco SAJA
Depositata in cancelleria il 21/07/88.