Sentenza n. 828 del 1988

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SENTENZA N.828

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 dalla Corte dei conti- Sezione prima giurisdizionale per le pensioni di guerra - sul ricorso proposto da ANGELONI Luciana, iscritta al n. 807 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1a s.s. dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

 

Considerato in diritto

 

1. -La Corte dei conti solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita ai figli naturali riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra l'equiparazione - per i fini di pensione - ai figli legittimi: l'art. 52 della successiva legge 18 marzo 1968 n. 313 ha escluso, ma solo a far tempo dal 16 gennaio di tale anno, qualsiasi limitazione collegata al momento del riconoscimento, evidentemente ritenendo <la inesistenza di valide ragioni di diversificazione>).

2. - La questione é fondata.

La Corte, sia pure per altra e differente normativa pensionistica, ha già affermato che il riconoscimento ovvero la dichiarazione giudiziale di paternità non sono suscettibili di assoggettamento a irrazionale limitazione temporale (sentenze nn. 268 e 403 del 1988).

Va disposta, pertanto, declaratoria di illegittimità della norma in esame, ai fini del trattamento di quiescenza quando dovuto, limitatamente alle parole <non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra>.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) limitatamente alle parole <non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra>.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.

 

Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.