Ordinanza n. 824 del 1988

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ORDINANZA N.824

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 597, secondo e terzo comma, codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1985 dal Pretore di Sampierdarena, nel procedimento penale a carico di LO BARTOLO Giuseppe ed altri, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24/1a s.s. del 28 maggio 1986;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena, con ordinanza emessa il 19 dicembre 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 597, secondo e terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di remissione di querela da parte dei prossimi congiunti dell'offeso querelante premorto al dibattimento;

che, quanto al presunto contrasto con l'art. 24 Cost., il Pretore osserva che la norma impugnata comprometterebbe il diritto di difesa dell'imputato, che non avrebbe la possibilità d'un effettivo contraddittorio dibattimentale col suo accusatore;

che, quanto al presunto contrasto con l'art. 3 Cost., il giudice a quo rileva che, non avendo l'imputato la possibilità d'addivenire ad una remissione della querela, si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle normali situazioni, in materia di reati contro l'onore, nelle quali spesso si giunge alla composizione pacifica della vertenza ed alla remissione della querela;

che nel giudizio non v'é stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che il giudice a quo non ha fornito alcun elemento atto a valutare la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale;

considerato, in particolare, che lo stesso giudice non ha neppure indicato l'esistenza di prossimi congiunti del querelante defunto, che non rivestano la qualità di eredi;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 597, secondo e terzo comma, cod. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 19 dicembre 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.

 

Francesco SAJA - Renato DELL'ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 14/07/88.