Sentenza n. 821 del 1988

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SENTENZA N.821

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), in relazione all'art. 8, n. 7, del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze), a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 115/1979 e 110/1981, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1986 dal Pretore dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra Vella Anna Vincenza ed altri e l'INADEL, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/I ss. dell'anno 1987;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

Considerato in diritto

 

1.- Il Pretore dell'Aquila dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, così come integrato e modificato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 115/79 e n. 110/81, nella parte in cui include, tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, i soli fratelli e sorelle inabili permanentemente a proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., stante la disparità di trattamento che si verifica con le stesse categorie di superstiti di dipendenti dello Stato (d.P.R. n. 1034/84, art. 8, n. 7, e legge n. 177/1976, art. 7) che hanno diritto all'indennità di buonuscita nella forma indiretta solamente per la loro qualità di fratello o sorella dell'iscritto deceduto, anche se abili ed occupati e non conviventi.

2. - La questione é fondata.

Come questa Corte ha di recente affermato (sent. n. 763/88), la disciplina legislativa dell'indennità premio di servizio, che in varie altre sentenze (nn. 46/83, 115/79, 110/81) é stata ritenuta, nella struttura e nelle finalità analoga all'indennità di buonuscita erogata ai dipendenti dello Stato dall'ENPAS, ha subito una radicale modifica.

E’ stato disposto che, in deroga agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 152/68, l'indennità de qua é dovuta in relazione agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della sua misura al personale iscritto all'Istituto da almeno un anno al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata ed indipendentemente dal conseguimento del diritto a pensione, sia a favore dei dipendenti che a favore dei loro superstiti, senza alcuna condizione o limitazione, così come avviene per i dipendenti statali (artt. 6, legge n. 29/79, e 22, legge n. 440/87, di conversione del d.l. 352/87). Sicché, in buona sostanza, le due indennità (premio di servizio e buonuscita) risultano ormai completamente equiparate.

Pertanto, non trovano più razionale e adeguata giustificazione le norme che le assoggettavano, in parte qua, ad un differente trattamento, tanto più che questa Corte più volte aveva segnalato al legislatore la necessita di dettare una disciplina delle indennità di fine servizio erogate agli impiegati di enti pubblici e ai loro superstiti uniforme rispetto a quella propria della indennità di buonuscita erogata ai dipendenti statali.

E proprio in riferimento all'art. 3 Cost. la questione sollevata va accolta, rimanendo assorbita la censura prospettata in riferimento all'art. 37 Cost., peraltro non motivata dal giudice remittente.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui subordina il diritto dei collaterali dell'iscritto all'INADEL all'erogazione dell'indennità premio di servizio nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilita a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto stesso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 14/07/88.