Ordinanza n. 816 del 1988

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ORDINANZA N.816

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, (<Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili>) in relazione all'art. 6, primo comma, n. 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (<Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria>), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 22 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Piacenza sui ricorsi proposti dall'Istituto Sordomute Scalabrini e della Pia Casa di Ricovero e Provvidenza Maruffi contro l'Ufficio del Registro di Fiorenzuola d'Arda, iscritte ai nn. 416, 417 e 418 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40/1a s.s. dell'anno 1987.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Piacenza con tre identiche ordinanze in data 22 giugno 1987 (r.o. nn. 416, 417 e 418/87), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma primo, e 25, comma secondo lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 646 (<Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili>), in riferimento, rispettivamente, all'art. 77 e all'art. 3 Cost.;

che la prima delle disposizioni denunciate viene censurata nella parte in cui, assoggettando ad I.N.V.I.M. per decorso decennio anche gli immobili di proprietà degli enti pubblici, si porrebbe in contrasto con l'art. 77 Cost., violando il criterio della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 (art. 6), che ne prevede, invece, l'applicabilità ai soli immobili appartenenti a società;

che la seconda delle disposizioni impugnate e censurata nella parte in cui, sancendo l'esenzione dall'I.N.V.I.M. decennale soltanto per lo Stato, le regioni, le province, i comuni, e i relativi consorzi e associazioni dotate di personalità giuridica, e non anche per le I.P.A.B., violerebbe il principio di eguaglianza, determinando una ingiustificata disparità di trattamento, soprattutto in considerazione dell'affinità degli scopi perseguiti dalle istituzioni di assistenza e beneficenza rispetto a quelli propri dello Stato e degli altri enti beneficiari dell'esenzione;

che nei giudizi così promossi non si sono costituite le parti, mentre ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato concludendo per l'infondatezza delle questioni.

Considerato che i giudizi vanno riuniti per la loro identità oggettiva;

che la questione relativa all'art. 3, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost. per un asserito eccesso di delega (in relazione all'art. 6 legge n. 825 del 1971) é stata già da questa Corte, con sentenza n. 410 del 1988, dichiarata inammissibile, in quanto la norma impugnata fu introdotta con atto legislativo ordinario e non già con decreto delegato nell'esercizio della funzione prevista dagli artt. 76 e 77, comma primo, Cost.;

che, nella stessa pronuncia, l'altra questione riguardante l'art. 25, secondo comma, lett. a), d.P.R. n. 643 del 1972, che si assume lesivo del principio di eguaglianza, é stata invece dichiarata infondata, per la sostanziale non omogeneità delle fattispecie poste a raffronto;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti o circostanze nuove tali da indurre questa Corte a modificare le predette statuizioni;

che, conseguentemente, la prima delle questioni sollevate va dichiarata manifestamente inammissibile, e la seconda manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, (<Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili>), sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma secondo, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, (<Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili>), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione di primo grado di Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 14/07/88.