ORDINANZA N.810
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del d.l. 26 maggio 1984, n. 158 <Ripiano dei disavanzi di
amministrazione delle unita sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in
materia di convenzioni sanitarie>, promosso con ordinanza emessa il 22
febbraio 1985 dal Tribunale di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti
tra l'Amministrazione del Tesoro e Masi Angiolo ed
altro, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio
1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel giudizio d'appello promosso dal Ministro del Tesoro - quale
rappresentante ex lege dei disciolti enti
mutualistici - avverso due sentenze del Pretore di Lucca, rispettivamente del
28 ottobre 1982 e del 15 novembre 1982, con le quali era
stato dichiarato il diritto di Angiolo Masi e Marrigo Simonetti, medici
convenzionati, a ricevere la maggiorazione periodica dei loro compensi secondo
l'andamento del costo della vita ai sensi dell'art. 11 della convenzione 14
luglio 1973 stipulata tra vari enti mutualistici e
che la norma impugnata opera un'interpretazione
autentica degli artt. 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977 n. 349 e 8,
sesto comma, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con modificazioni nella
legge 17 agosto 1974 n. 386, stabilendo che tali articoli vanno intesi come
norme che dispongono il blocco delle tariffe dei medici convenzionati con i
soppressi enti mutualistici, in attesa delle nuove tariffe previste dalla legge
di riforma sanitaria;
che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 6 del
d.l. n. 8 del 1985, ripetendo fedelmente il testo dell'art. 6 di cinque
precedenti decreti legge non convertiti (il d.l. n. 41 del 28 marzo 1984, il
d.l. n. 158 del 26 maggio 1984, il d.l. n. 371 del 25 luglio 1984, il d.l. n.
597 del 21 settembre 1984, il d.l. n. 790 del 28 novembre 1984), avrebbe posto
in essere -in violazione dell'art. 77 Cost.-<una
sorta di conferma d'efficacia> dei cinque precedenti decreti legge non
convertiti o, quanto meno, avrebbe realizzato un prolungamento di ulteriori
sessanta giorni del termine di conversione <rimuovendo la precisa volontà
della Costituzione in ordine ai limiti della potestà governativa di emanare
norme con valore di legge ordinaria>;
che, inoltre, secondo il Tribunale rimettente,
la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost., facendo
sì che, per effetto di una illegittima iniziativa del Governo, la funzione di
accertamento della volontà della legge ad opera del giudice rimanga impedita
fino a quando le disposizioni del decreto legge siano suscettibili di
consolidarsi per effetto della conversione in legge o perdano efficacia per la
decorrenza del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, la
norma censurata violerebbe anche l'art. 101, secondo comma Cost., poiché
l'iniziativa governativa si risolverebbe in un assoggettamento non consentito e
temporalmente indeterminato dei giudici alla volontà del Governo invece che
della legge;
che nessuna delle parti del giudizio a quo si é
costituita, mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
argomentando e concludendo per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza
della questione;
Considerato che la disposizione impugnata
dinanzi a questa Corte é l'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8, cui si
riferiscono tutte le censure formulate dal giudice a quo nella motivazione
dell'ordinanza di rinvio, e non l'art. 6 del d.l. 26 maggio 1984 n. 158, che
risulta erroneamente menzionato nel solo dispositivo dell'ordinanza stessa;
che il citato d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 é stato
convertito nella legge 27 marzo 1985 n. 103, senza che il testo dell'art. 6 del
decreto legge abbia subito alcuna modifica;
che, per effetto dell'avvenuta conversione in
legge del d.l. n. 8 del 1985 perdono ogni rilievo e non possono più trovare
ingresso nel giudizio dinanzi a questa Corte le censure di illegittimità
costituzionale dedotte dal giudice a quo, censure che sono tutte formulate con
riguardo ai limiti dei poteri del Governo nell'adozione reiterata dei
decreti-legge e con riferimento alla esclusiva competenza delle Camere a
disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non
convertiti;
che per queste ragioni la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11
marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 26 maggio 1984 n.
158 (rectius: art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8)
sollevata, in riferimento agli artt. 77, terzo comma, 24, primo comma e 101,
secondo comma, Cost. dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 04/07/88.
Francesco SAJA - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 14/07/88.