Ordinanza n. 809 del 1988

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ORDINANZA N.809

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 1979, n. 4 <Criteri generali in materia di rilascio di autorizzazioni alla installazione di distributori di carburanti e di orari di apertura e chiusura degli impianti, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 616/77>, promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 dal TAR per la Basilicata sui ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. A.P.I. ed altri contro la Regione Basilicata ed altri, iscritta al n. 806 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 (R.O. n. 806/84), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, 1° comma, della l.r. Basilicata 2 febbraio 1979 n. 4, recante <Criteri generali in materia di rilascio di autorizzazioni alla installazione di distributori di carburanti e di orari di apertura e chiusura degli impianti, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 616/77> in riferimento all'art. 117, u.c. Cost;

che ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata, in quanto <norma di attuazione> emanata ex art. 7 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 per la disciplina delle funzioni amministrative delegate alla Regione - e quindi vincolata al rispetto delle direttive impartite dal Governo in base all'art. 4 dello stesso d.P.R. - doveva essere adottata non in forma di legge, ossia di atto avente forza superiore a quella delle stesse direttive, bensì di regolamento;

considerato che dalla disposizione dell'art. 117 u.c. Cost., secondo cui <leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione>, non può in alcun modo desumersi l'obbligo, per la Regione, di adottare tali norme sotto forma di regolamento, anziché sotto forma di legge;

che detto obbligo non può, nel caso in esame, desumersi neppure dalla norma di legge statale che ha demandato alla Regione il potere normativo di attuazione (art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977);

che d'altra parte l'eventuale contrasto tra la legge regionale di attuazione e le direttive impartite dal Governo con D.P.C.M. 31 dicembre 1982, recante <Aggiornamento delle direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione> non da luogo a questione di legittimità costituzionale, rientrante nella competenza di questa Corte, non potendo le direttive in questione rappresentare un parametro di valutazione della legittimità costituzionale della legge regionale;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, 1° comma, della legge della regione Basilicata 2 febbraio 1979 n. 4, sollevata, in riferimento all'art 117 u.c. Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.

 

Francesco SAJA - Enzo CHELI

 

Depositata in cancelleria il 14/07/88.