ORDINANZA N.808
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 15, ultimo comma, del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 <Norme per
l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti>, promosso con
ordinanza emessa il 12 febbraio 1982 dal Pretore di Napoli nel procedimento
civile vertente tra Capezzuto Giovanni e Portarapillo Giuseppe, iscritta al n. 183 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255
dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio
1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel giudizio promosso dinanzi al pretore di Napoli da
Giuseppe Portarapillo, locatore di un appartamento,
al fine di ottenere la revoca di un decreto emesso dallo stesso pretore in data
18 gennaio 1982 (sotto la vigenza del d.l. 20 novembre 1981 n. 663) con il
quale era stata dilazionata sino al 31 marzo 1982 la
data di esecuzione dello sfratto pronunciato con sentenza 4 dicembre 1980
(confermata in appello il 16 ottobre 1981) a carico del conduttore Giovanni Capezzuto, il giudicante, con ordinanza del 12 febbraio
che, nel giudizio a quo, il locatore ha posto a
fondamento della sua domanda il fatto che il conduttore, in base alla normativa
contenuta nel d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 (emanato dopo la decadenza del d.l. n.
663/1981) non avrebbe diritto ad alcuna dilazione della data di esecuzione
dello sfratto in quanto risulta dagli atti che, per l'anno 1980, mentre il
locatore non ha percepito alcun reddito, l'inquilino ha percepito un reddito di
L. 4.508.121;
che, secondo il giudice rimettente, sarebbe di
ostacolo al l'accoglimento dell'istanza di revoca la disposizione dell'art. 15,
ultimo comma, del d.l. n. 9 del 1982 secondo cui <i provvedimenti ... emessi
ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.l. 20 novembre 1981 n. 663... conservano la
loro efficacia>;
che, ad avviso dello stesso giudice, la suddetta
disposizione-conferendo una sorta di ultrattività
temporale ad una norma contenuta in un precedente decreto-legge non convertito
violerebbe l'art. 77 Cost. che attribuisce alle Camere, e non al Governo, il
potere di regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non
convertiti e comunque non consente di conferire ulteriore vigenza ai decreti
decaduti;
che, sempre secondo il giudice rimettente, la
norma impugnata si porrebbe anche in contrasto con l'art. 3 Cost., fissando,
per la proroga degli sfratti contemplati nel decreto legge n. 9 del 1982,
requisiti di reddito diversi da quelli previsti in precedenza dal d.l. 663 del
1981, con una arbitraria disparità di trattamento tra inquilini che versano
nelle stesse condizioni economiche a seconda del tempo in cui sia stata avanzata
la richiesta di proroga;
che nessuna delle parti del giudizio a quo si é
costituita dinanzi a questa Corte, mentre ha spiegato intervento il Presi dente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dal l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e comunque
per l'infondatezza della questione;
Considerato che il d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 e
stato convertito nella legge 25 marzo 1982 n. 94 senza che il testo dell'art.
15, ultimo comma, del decreto legge abbia subito alcuna modifica;
che per effetto dell'avvenuta conversione in
legge del d.l. n. 9 del 1982 perde ogni rilievo e non può trovare ingresso nel
giudizio dinanzi a questa Corte la censura formulata con riferimento all'art.
77 Cost. ed in particolare alla esclusiva competenza delle Camere nel
disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non
convertiti;
che pertanto la questione di legittimità
costituzionale prospettata in relazione all'art. 77 Cost. va dichiarata
manifesta mente inammissibile;
che, sotto il diverso profilo della pretesa
violazione dell'art. 3 Cost., la questione può essere affrontata nel merito, in
quanto il contenuto della disposizione impugnata e stato recepito senza
modificazioni dalla legge di conversione;
che, peraltro, la diversità di trattamento che
si lamenta nell'ordinanza di rinvio risulta determinata da valutazioni
discrezionali del legislatore connesse alla naturale diversificazione delle
situazioni soggettive che il trascorrere del tempo ha prodotto in relazione all'evoluzione
della disciplina delle locazioni;
che per questa ragione la questione va
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11
marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, ultimo comma, del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 sollevata, in
riferimento all'art. 77 Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in
epigrafe;
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 15, ultimo comma, d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 (così come recepito
nell'articolo unico della L. 25 marzo 1982 n. 94) sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 04/07/88.
Francesco SAJA - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 14/07/88.