SENTENZA N.799
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 5, lett. b) e d), della legge 28 febbraio 1987, n. 56 avente per
oggetto <Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro>, promosso con
ricorso della Regione Lombardia, notificato il 2 aprile 1987, depositato in
cancelleria l'8 aprile 1987 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi
1987.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988
il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
udito l'avvocato Umberto Pototschnig
per
Considerato in diritto
1. -
2. -La norma impugnata di cui alla lett. b),
dell'art. 5, della legge n. 56 del 1987, stabilisce che le commissioni
regionali per l'impiego <esprimono parere sui programmi di formazione
professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la
istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i
lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita
per agevolarne l'occupazione in attività predeterminate>.
Ulteriore ostacolo alla speditezza del piano
regionale deriverebbe dalla necessita di <appropriate considerazioni per
giustificare, se del caso, il mancato adeguamento delle scelte di piano agli
indirizzi espressi nel parere della commissione>.
Infine si prospetta <il rischio che la commissione di controllo sulla amministrazione regionale annulli i piani regionali
non rispettosi di detti indirizzi giudicando insufficienti o inadeguate le
considerazioni addotte a giustificazione della difformità>.
3. - La questione é infondata.
Fine della legge n. 56 del 1987 e di coordinare le competenze statali in
materia di collocamento e quelle regionali in ordine alla
formazione professionale. Per il razionale perseguimento di tale scopo, ex art.
4, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n. 863, la composizione della
Commissione regionale per l'impiego prevede tre rappresentanti dell'ente
Regione che non sono in posizione minoritaria rispetto al plenum
di sedici membri, come lamenta
Ne consegue che non può addursi a sostegno della censura l'assenza,
nell'art. 5 della impugnata legge n. 56 del 1987, di
un termine entro il quale
4.-L'impugnato art. 5 della legge n. 56 del
1987, alla lett. d), prevede che le commissioni regionali per l'impiego
<predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da
minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in
collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le
attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte
o autorizzate dalla regione>.
La ricorrente lamenta che i programmi ivi previsti <attengono in
realtà alla materia della beneficenza pubblica, nel significato che essa ha
assunto con l'art. 22 del d.P.R.
616/1977>, determinandosi sovrapposizione di funzioni per invasione statale
in una competenza regionale.
Anche questa seconda questione é infondata.
La pretesa distinzione e separazione dell'<inserimento al lavoro>,
che rientrerebbe nella materia regionale della assistenza
e beneficenza, rispetto alla occupazione, di cui non si disconosce la
competenza statale, e insostenibile dal momento che l'uno e funzionalmente
preordinato all'altra, nella ratio espressa dal
legislatore con la formula <politica attiva del lavoro>.
E’ proprio dirigendo la politica attiva del lavoro verso destinatari più
deboli, quali i soggetti fisicamente e mentalmente menomati, che si previene
nei loro confronti il ricorso a forme di assistenza inscrivibili nella pubblica
beneficenza.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. b) e d), della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (<Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro>), sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia col ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.
Francesco SAJA - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 14/07/88.