Ordinanza n. 791 del 1988

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ORDINANZA N.791

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. b), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (<Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti>), convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94, promossi con ordinanze emesse il 3 gennaio 1987, il 17 marzo 1987, il 14 maggio 1987, il 26 giugno 1987, il 21 luglio 1987 e il 7 luglio 1987 dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 207, 302, 606, 804, 805 e 806 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 32, 46 e 54, prima Serie speciale, dell'anno 1987.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di sei procedimenti civili aventi per oggetto la fissazione di una nuova data per l'esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio di immobili urbani destinati ad uso abitativo, il Pretore di Milano con ordinanze, emesse, rispettivamente, il 14 maggio 1987 (R.O. n. 606/1987), il 26 giugno 1987 (R.O. n. 804/1987), il 7 luglio 1987 (R.O. n. 806/1987), il 21 luglio 1987 (R.O. n. 805 /1987), il 3 gennaio 1987 (R.O. n. 207/1987) ed il 17 marzo 1987 (R.O. n. 302/1987) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. b), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (<Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti>), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il quale dispone che le norme relative alla fissazione di una nuova data per i provvedimenti di rilascio di immobili abitativi non si applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, superi i diciotto milioni di lire (salva l'ipotesi in cui il conduttore abbia a sua volta in corso un procedimento di graduazione relativo ad un immobile di sua proprietà);

che il Pretore faceva riferimento: a) agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata escludeva dalla tutela giurisdizionale alcuni cittadini a causa della loro condizione economica; b) agli artt. 3 e 36 della Costituzione in relazione alla diversa disciplina legislativa vigente riscontrabile nel sistema tributario a seconda che i redditi derivino da lavoro dipendente o da lavoro autonomo; c) agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la norma escludeva il limite di reddito sopraindicato qualora il conduttore avesse dimostrato di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei suoi confronti; d) ed infine agli artt. 3 e 31 della Costituzione, in ragione del fatto che lo stesso limite di reddito operava senza differenziare se la medesima cifra fosse destinata alle necessita della vita di una o più persone o addirittura di una famiglia numerosa, e senza che fosse stato predisposto alcun correttivo, onde appariva lesa anche l'esigenza di un'esistenza libera e dignitosa della famiglia stessa;

che davanti a questa Corte é intervenuta, in cinque dei sei giudizi, l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la declaratoria d'infondatezza.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche che investono un'unica norma;

che con l'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (<Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa>), convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1985, n. 118, é stata disposta la sospensione e la graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili destinati ad uso abitativo non ancora eseguiti (commi primo e secondo) con l'eccezione dei provvedimenti <fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn. l, limitatamente all'uso abitativo, 2, 3, 6, 7 e 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e dell'art. 3, primo comma, nn. 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25>;

che nelle ordinanze di rimessione i provvedimenti di rilascio risultano essere stati emessi rispettivamente il 25 gennaio 1986, il 24 novembre 1986, il 25 giugno 1986, il 30 giugno 1986, il 14 febbraio 1985 ed il 25 ottobre 1985, ossia dopo l'entrata in vigore delle sopracitate leggi senza che il giudice a quo abbia motivato in ordine all'applicabilità della norma impugnata e quindi sulla rilevanza delle questioni da lui sollevate;

che, inoltre, la materia e stata ulteriormente disciplinata con il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 (<Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative>), convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1986, n. 899, nonché dal decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108;

che identiche questioni sono già state dichiarate da questa Corte manifestamente inammissibili con l' ordinanza n. 264 del 1987 per le medesime ragioni;

che, pertanto, anche le questioni in argomento vanno dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. b), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (<Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti>), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 07/07/88.