Ordinanza n. 787 del 1988

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ORDINANZA N.787

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p., promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Nunziato Mario, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima s.s. dell'anno 1988; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza 26 giugno 1987 il Tribunale militare di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p. con riferimento agli art.li 2, 3, 13, 27 primo e terzo co., e 52 Cost., nella parte in cui esclude qualsiasi rilevanza all'ignoranza o all'errore del militare sui doveri inerenti al suo stato;

che riferiva il Tribunale nell'ordinanza della contestazione del delitto di diserzione (art. 148 n. 2 c.p.m.p.) mossa a militare che, ottenuta il 4 settembre 1986 una licenza di convalescenza di 60 giorni, non si ripresentava al Corpo allo scadere della licenza (4 novembre 1986), ma bensì soltanto il 4-1-1987, dopo che nei suoi confronti era stata iniziata l'azione penale;

che interveniva nel giudizio innanzi a questa Corte, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avv. Gen. dello Stato, che chiedeva dichiararsi infondata la questione;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, si tratterebbe di <stabilire se l'ignoranza della normativa di carattere amministrativo, secondo cui il militare era obbligato a rientrare al corpo nonostante fosse scaduto il periodo di servizio di ferma (non fosse altro che per ricevere il provvedimento di congedo), valga o meno ad escludere la sussistenza del dolo>;

Considerato, però, che sul punto l'ordinanza é contraddittoria, giacché mentre si dà atto, nella parte narrativa, che il periodo di servizio di leva del militare in parola, per le di lui stesse ammissioni, <si concludeva il 24 novembre 1986>, e quindi ben venti giorni dopo lo scadere della licenza, si afferma successivamente - come si é rilevato - che la licenza sarebbe venuta a scadere dopo il compimento del servizio di leva;

che, in realtà, risulta da tutti gli atti che effettivamente la licenza di convalescenza era scaduta venti giorni prima, mentre il militare non ha per nulla invocato nel suo interrogatorio l'ignoranza o l'errore sui doveri inerenti al suo stato, essendosi giustificato soltanto con la non provata asserzione di non essersi ancora sentito bene, soggiungendo che, dovendo peraltro essere collocato in congedo venti giorni dopo, aveva ritenuto possibile attendere a casa il foglio di congedo;

che una siffatta affermazione non é riferibile ad ignoranza od errore su alcuna verosimile normativa, essendo soltanto espressione di gratuita personale opinione, salvo che - ma non lo ha detto - il militare non avesse inteso alludere a quell'art. 26, paragrafo c) delle <Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari> (di cui é riportato negli atti il carteggio fra Procura militare e Comando del Corpo - fogli 10 e 11), il quale effettivamente prevedeva, prima di essere abrogato fin dal 1979, che <se l'infermità non dipende da cause di servizio, qualora il termine della convalescenza cada entro gli ultimi 60 giorni del servizio di leva, il militare viene collocato in licenza illimitata in attesa di congedo>;

che, tuttavia, anche in tal caso, pur se ancora vigente fosse stata quella norma, egli si sarebbe dovuto comunque ripresentare per essere collocato in licenza, ma si sarebbe effettivamente allora prospettata una questione di possibile scusabilità sia dell'ignoranza che dell'errore, che si sarebbe potuta esaminare anche in relazione alla sentenza n. 364 del 1988 di questa Corte>;

che, pertanto, e fatte salve eventuali ulteriori risultanze in tal senso nel corso del dibattimento, allo stato la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p., sollevata con ordinanza 26 giugno 1987 dal Tribunale militare di Padova con riferimento agli art.li 2, 3, 13, 27 primo e terzo co. e 52 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 22/06/88.

 

Francesco SAJA - Ettore GALLO

 

Depositata in cancelleria il 07/07/88.