Ordinanza n. 786 del 1988

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ORDINANZA N.786

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promossi con: 1) ordinanza emessa il 2 novembre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona sul ricorso proposto da Pieruccini Edilio contro l'Intendenza di finanza di Verona, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/ prima serie speciale dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 22 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano sul ricorso proposto da Pignotti Severino contro l'Ufficio imposte dirette di Legnano, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/ prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Pignotti Severino ed avente per oggetto la richiesta di esonero dall'irpef di una pensione privilegiata militare ordinaria, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, con ordinanza del 22 maggio 1987 (reg. ord. n. 41 del 1988) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non esonera le pensioni ordinarie privilegiate dall'imposta suddetta, a differenza di quelle privilegiate di guerra;

che la stessa questione veniva sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona con ordinanza del 2 novembre 1987 (reg. ord. n. 847 del 1987);

che tale differenza sembrava ai giudici a quibus ingiustificata, con la conseguente violazione dell'art. 3 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nella causa n. 41/1988, chiedeva dichiararsi non fondata la questione.

Considerato che la Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione con sentenza n. 151 del 1981, escludendo l'assimilabilità delle pensioni di guerra, collegate a lesioni o infermità da eventi bellici - per le quali non e configurabile la nozione di reddito imponibile - a quelle delle pensioni privilegiate ordinarie, connesse sempre ad un rapporto di impiego o di servizio e quindi integrative, e talvolta sostitutive, delle pensioni normali, restando così escluso da esse il carattere risarcitorio (v. anche ord. n. 394 del 1988);

che nessun elemento nuovo é dedotto nelle ordinanze di rimessione, onde la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano e dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già dichiarata non fondata con sent. n. 151 del 1981.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.

 

Francesco SAJA

 

Depositata in cancelleria il 07/07/88.