Ordinanza n.781 del 1988

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ORDINANZA N.781

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (<Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale>), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 30 marzo 1984 dal Pretore di Pisa nei procedimenti civili vertenti tra Taccini Giampaolo ed altri e l'O.N.M.I., iscritte ai nn. 833 e 1211 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1984 e n. 65 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Pisa, con ordinanza emessa il 30 marzo 1984 nel corso del procedimento civile vertente tra Taccini Giampaolo ed altri e O.N.M.I. Ufficio Liquidazione, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (<Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale>) nelle parti in cui, disciplinando il procedimento per la liquidazione, da parte del Ministero del Tesoro Ufficio liquidazioni, degli enti pubblici soppressi, prevedono che i creditori di tali enti debbano presentare, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di soppressione, le istanze per il riconoscimento dei crediti vantati, che l'ufficio liquidazioni, entro il termine (ordinatorio) di 90 giorni dalla presa di possesso del patrimonio dell'ente, debba provvedere sulle istanze, e che le decisioni dell'organo amministrativo siano impugnabili dagli interessati entro 30 giorni;

che il Pretore di Pisa, con ordinanza emessa nella stessa data nel corso di procedimento civile vertente le stesse parti, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 9 dicembre 1956 n. 1404;

che, ad avviso del Pretore di Pisa, le disposizioni impugnate violerebbero il diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio per la tempestiva tutela dei propri diritti;

che nei giudizi davanti a questa Corte e intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità e concludendo per l'infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate dal Pretore di Pisa con le suddette ordinanze.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni, talché va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, in ordine al merito delle questioni prospettate, va rilevato, come questa Corte ha già affermato (sent. n. 693 del 1988) anche in base alla prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione e del giudice amministrativo, che gli artt. 8 e 9 della legge n. 1404 del 1956 - che prevedono lo speciale procedimento amministrativo di riconoscimento dei crediti da far valere nei confronti degli enti in liquidazione -non impediscono al creditore di proporre azione giudiziaria senza avvalersi di detto procedimento, il che implica che ciò sia possibile anche prima che esso sia concluso, circostanza, questa, che esclude ogni limitazione al diritto di agire in giudizio;

che, invece, nella ipotesi in cui il creditore si sia avvalso, per sua libera scelta, del procedimento amministrativo, non può ritenersi lesiva dell'art. 24 Cost. la circostanza che, ove egli abbia atteso la conclusione del procedimento, la possibilità di <proporre ricorso all'autorità giudiziaria> sia sottoposta al termine, espressamente definito perentorio, di 30 giorni dalla comunicazione della decisione conclusiva del procedimento amministrativo in parola;

che, difatti, la sottoposizione del diritto di agire in giudizio a brevi termini di decadenza - specie quando, come nell'ipotesi in esame, attraverso la comunicazione della decisione amministrativa il soggetto sia direttamente reso edotto della data di decorrenza del termine decadenziale - non é in contrasto con l'art. 24 Cost., quando ciò appaia di tutta evidenza rispondente ad esigenze di certezza; che, pertanto, la questione e manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1983 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 8 dicembre 1956 n. 1404 (<Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e, comunque, interessanti la finanza statale>), sollevate, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Pretore di Pisa con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 07/07/88.