Sentenza n. 770 del 1988

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SENTENZA N.770

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 14 giugno 1978, depositato in Cancelleria il 23 giugno successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144, avente per oggetto: <Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in lingua tedesca in Vipiteno>.

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

udito l'Avvocato Sergio PANUNZIO per la Provincia di Bolzano.

 

Considerato in diritto

 

La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione avverso il d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144, con il quale e stato istituito nel Comune di Vipiteno un Istituto professionale di Stato in lingua tedesca, lamentando la violazione della propria competenza amministrativa in materia di ordinamento scolastico, come determinata dall'art. 9, n. 2 St. T.A.A. e dalle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, ed ora nel d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Testo unico delle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico nella Provincia di Bolzano).

Il ricorso é fondato.

Ai sensi dell'art. 4 del citato d.P.R. n. 116 del 1973, spetta alla Provincia Autonoma di Bolzano provvedere alla istituzione delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione professionale, sulla base di appositi piani e d'intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione.

Non vi può essere, quindi, alcun dubbio, come questa Corte ha già affermato con la sentenza n. 279 del 1984, resa in analogo giudizio, circa l'avvenuta invasione da parte dello Stato della competenza riconosciuta alla provincia ricorrente in materia di ordinamento scolastico.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano istituire nel Comune di Vipiteno un Istituto professionale di Stato e, conseguentemente, annulla il d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 07/07/88.