Sentenza n. 764 del 1988

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SENTENZA N.764

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1984 dalla Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia sul ricorso proposto da Virzi Tommasi Anna, iscritta al n. 937 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 328 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

 

Considerato in diritto

 

1. -La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e, per derivazione, dell'art. 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, Cost.

Nel dettare la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, la legge n. 29 del 1979 prevede che il lavoratore dipendente pubblico o privato che può far valere più periodi assicurativi in regimi obbligatori diversi, sia del settore dell'impiego pubblico che di quello del lavoro privato, possa, ai fini del conseguimento di un'unica pensione, ottenere che tali periodi vengano ricongiunti, in via alternativa, o presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS (art. 1), o presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della presentazione della domanda, o presso altra gestione in cui possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (art. 2).

In entrambi i casi, le gestioni interessate trasferiscono alla gestione in cui opera la ricongiunzione l'importo dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50%.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2, il terzo comma di tale disposizione stabilisce che <La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente>.

Con specifico riguardo, poi, alla situazione dei dipendenti pubblici che chiedano la ricongiunzione di cui all'art. 2 della legge n. 29 del 1979 presso gli ordinamenti dello Stato, gli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, gli altri fondi o casse indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, la successiva legge 7 luglio 1980, n. 299 dispone, all'art. 4, primo comma, che, anche per essi, ai fini della determinazione del contributo di cui al medesimo art. 2, si applicano, per stabilire l'entità della riserva matematica, <i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964>.

Le predette tabelle, cui si richiamano entrambe le disposizioni impugnate, vennero predisposte - come precisa la nota dell'INPS del 6 luglio 1983 citata dal giudice a quo-<su una tavola di attività specifica dell'Assicurazione generale obbligatoria> fondata sulla differenza esistente tra uomo e donna nel settore privato in ordine all'età pensionabile - e quindi alla durata della pensione - in quanto per la donna il diritto alla pensione previdenziale matura al cinquantacinquesimo anno di età anziché al sessantesimo: differenza alla quale consegue che la riserva matematica, risultante da dette tabelle, e di importo sensibilmente maggiore per la donna rispetto all'uomo.

L'estensione al settore del pubblico impiego, operata con le norme impugnate, del sistema di determinazione della riserva matematica proprio del settore privato e, ad avviso del giudice a quo, del tutto ingiustificata, in quanto comporta che a carico della donna da cui sia chiesta la ricongiunzione di diversi periodi assicurativi vengano posti oneri maggiori di quelli previsti per l'uomo, nonostante che in tale settore non esista il presupposto della diversa età di maturazione del diritto a pensione per i dipendenti dei due sessi.

2. - La questione é fondata.

E’ pacifico che il sistema di determinazione della riserva matematica previsto dall'art. 13, ultimo comma, l. n. 1338 del 1962 e precisato nel D.M. 27 gennaio 1964 (poi sostituito dal D.M. 19 febbraio 1981) implica che essa per la donna risulti di importo sensibilmente superiore rispetto all'uomo; e parimenti pacifico é che, per effetto dell'estensione disposta dalle norme impugnate, l'onere derivante dalla ricongiunzione posto a carico della dipendente pubblica - pari al 50% della differenza tra la riserva matematica ed il complessivo ammontare dei contributi ed interessi versati dalla gestione cedente a quella subentrante - risulti maggiore, ed in misura ragguardevole, di quello addossato al dipendente pubblico in identica posizione.

Tale differenziazione si fonda, nel settore privato, sul presupposto-considerato in sede di determinazione delle tabelle o delle relative riserve matematiche, sulla base della legge in allora vigente - di una maturazione della pensione della donna anticipata rispetto alla pensione dell'uomo e sulla conseguente maggior durata media dell'erogazione di essa.

Nessuna incidenza ha invece al riguardo - come la citata nota INPS riconosce - il dato statistico della maggior durata media di vita della donna, che e elemento rilevante ai fini delle assicurazioni private ma del tutto estraneo al sistema previdenziale.

Ora, poiché ai sensi dell'art. 7 l. n. 29 del 1979 <Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa>, e poiché gli ordinamenti previdenziali del settore pubblico non prevedono differenze tra i due sessi in ordine all'età pensionabile, e evidente che il maggior onere previsto dalle citate tabelle ai fini della ricongiunzione e privo per le dipendenti pubbliche di ogni razionale giustificazione, in quanto disancorato dal presupposto su cui esso si fonda nell'ordinamento previdenziale privato. Né tale giustificazione può rinvenirsi - come pretende l'Avvocatura - nella possibilità di pensionamento anticipato prevista per i dipendenti pubblici. A parte che tale possibilità non concerne il solo personale femminile, sarebbe invero palesemente arbitrario sia l'equiparare, ai fini del calcolo della riserva matematica, un dato variabile, in quanto legato a scelte soggettive (facoltà di pensionamento anticipato) ad un dato costante (pensionamento al cinquantacinquesimo anno), sia il far gravare i maggiori oneri conseguenti a tali scelte sulle dipendenti che di quella facoltà non si avvalgono.

Mancando perciò ogni ragione per differenziare in relazione al sesso il calcolo della riserva matematica ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi, gli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 37, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che per le dipendenti pubbliche tale calcolo sia effettuato secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962, per i dipendenti di sesso maschile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile.

Così deciso in Roma, sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.

 

Francesco SAJA - Ugo SPAGNOLI

 

Depositata in cancelleria il 07/07/88.