Ordinanza n. 762 del 1988

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ORDINANZA N.762

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1985 dal TAR del Lazio sul ricorso proposto da PASTORE Giuseppe contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56/1a ss. dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il TAR del Lazio, I Sezione, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della legge 21 febbraio 1980 n. 28 e del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non includono gli I.S.E.F. nella sfera di applicazione della introdotta riforma universitaria e, in particolare, non prevedono la possibilità di sistemazione in ruolo del personale insegnante prestante servizio presso i detti Istituti;

Considerato che questa Corte, con sentenza 2 febbraio 1988 n. 125, ha dichiarato la questione inammissibile, spettando alle valutazioni politiche del legislatore la scelta relativa all'eventuale estensione della disciplina in tema di riordinamento della docenza universitaria alle varie categorie di insegnanti riconducibili nella sfera dell'istruzione superiore.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1980 n. 28 e del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dal TAR del Lazio, I Sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Enzo CHELI

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.