Ordinanza n. 761 del 1988

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ORDINANZA N.761

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, primo comma, del codice di procedura penale e degli artt. 115, secondo comma, e 229, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Visciano Carlo ed altri, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Napoli, con <sentenza di proscioglimento e ordinanza di invio degli atti alla Corte costituzionale> del 21 gennaio 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 111, primo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 395, primo comma, del codice di procedura penale, 115, secondo comma, e 229, n. 2, del codice penale, <nella parte in cui consentono al G.I. di applicare discrezionalmente la misura di sicurezza della libertà vigilata ad imputati contro i quali si sia proceduto con istruzione sommaria-e peraltro senza interrogatorio da parte del G.I. - e per i quali egli, in accoglimento delle richieste del P.M., abbia disposto il proscioglimento; e ciò senza che allo stesso G.I. sia consentito di disporre la trasformazione del rito, da sommario in formale, al precipuo ed unico scopo di valutare la eventuale sussistenza di pericolosità sociale nei giudicabili>;

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, risultando la questione di legittimità costituzionale proposta congiuntamente alla declaratoria di non doversi procedere contro gli imputati <perché il fatto non sussiste>, resta preclusa al giudice a quo l'applicabilità delle norme denunciate, in quanto, ai sensi dell'art. 205, primo comma, del codice penale, <le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento>, con l'ulteriore conseguenza che, nel caso di specie, provvedimenti in materia potranno essere adottati soltanto dal giudice dell'eventuale impugnazione oppure in sede di esecuzione dal magistrato di sorveglianza, ai sensi rispettivamente degli artt. 205, secondo comma, del codice penale e 387 del codice di procedura penale e degli artt. 205 del codice penale, 636 del codice di procedura penale e 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 395, primo comma, del codice di procedura penale, 115, secondo comma, e 229, n. 2, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 111, primo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Napoli con ordinanza del 21 gennaio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.