Ordinanza n. 760 del 1988

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ORDINANZA N.760

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 2&3 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1985 dal Pretore di Sorrento nel procedimento penale a carico di Leigh Anita, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Sorrento, con ordinanza del 30 settembre 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, <nella parte in cui prevede la punibilità della mancanza di autorizzazione sanitaria, nonostante la depenalizzazione delle contravvenzioni previste dall'art. 8 e dall'art. 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283>;

e che nel giudizio e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, <secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena e che l'esercizio di questo potere può essere censurato per violazione dell'art. 3 Cost. solo nei casi in cui non sia rispettato il limite della razionalità> (v., da ultimo, ordinanza n. 439 del 1987);

e che, nella specie, le differenze intercorrenti tra le previsioni poste a confronto non fanno ritenere irrazionale che il reato oggetto del processo a quo sia stato escluso dalla depenalizzazione, mentre la depenalizzazione delle fattispecie addotte come tertia comparationis si giustifica, quanto al fatto previsto dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, a causa del carattere esclusivamente formale della violazione, agevolmente accertabile anche dall'autorità amministrativa, e, quanto ai fatti previsti dall'art. 14 della stessa legge, a causa della più lieve sanzione penale precedentemente comminata nei loro confronti (ammenda fino a lire 60.000 per l'ipotesi di cui al primo comma ed ammenda fino a lire 150.000 per l'ipotesi di cui al secondo comma, rispetto all'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 per l'ipotesi di cui alla norma qui censurata).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Sorrento con ordinanza del 30 settembre 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.